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Canone RAI in bolletta elettrica. Ecco a chi inviare l'autocertificazione per non pagare

di: Antonino Pernice - del 2016-03-29

Immagine articolo: Canone RAI in bolletta elettrica. Ecco a chi inviare l'autocertificazione per non pagare

Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, nr.45059 del 24.03.2016, è stato approvato il modello di dichiarazione per evitare l’addebito del canone RAI nella bolletta dell’energia elettrica. Secondo il citato Provvedimento, la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art.47 Dpr 445/2000 (Dichiarazione sostitutive dell’atto di notorietà), si deve presentare all’Agenzia delle Entrate, per posta, entro il 30 aprile 2016, oppure, in via telematica, entro il 10 maggio, e, ha effetto per l’intero anno 2016.

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  • La trasmissione della dichiarazione può avvenire direttamente dall’utente:  

    •    per posta, a mezzo raccomandata postale, senza busta,  al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 – 10121 Torino;

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  • •    in via telematica, mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. La trasmissione della dichiarazione può avvenire anche tramite un intermediario abilitato.

    La dichiarazione si può presentare quando si verifica una delle seguenti situazioni:

    a)    non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;

    b)    non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015 una denunzia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo;

    c)    il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante deve comunica il codice fiscale (ciò può accadere quando due soggetti fanno parte della stessa famiglia anagrafica, ma sono titolari di utenze elettriche separate);

    d)    vi è la necessità di variare una dichiarazione sostitutiva già presentata, perchè i presupposti sono cambiati.

    Nei primi due casi (a e b), in via transitoria, essendo quello in corso il primo anno di applicazione della disciplina, la dichiarazione presentata:

    •    per posta entro il 30 aprile 2016 o

    •    in via telematica entro il 10 maggio 2016 ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2016.

    Ancora, la dichiarazione presentata:

    •    per posta dal 1° maggio ed entro il 30 giugno 2016 e

    •    in via telematica dall’11 maggio al 30 giugno 2016 ha effetto solo per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2016.  

    La dichiarazione presentata dal 1° luglio 2016 ed entro il 31 gennaio 2017 ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2017. A regime, invece, la dichiarazione sostitutiva presentata entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento ha effetto per l’intero canone dovuto.  

    Se la presentazione è eseguita successivamente, ma entro il 30 giugno, si può beneficiare solamente del mancato addebito della quota parte del canone dovuto per il semestre solare successivo a quello di presentazione.

    Per le nuove utenze di energia elettrica per uso domestico residenziale, la dichiarazione ha effetto fin dall’attivazione se presentata entro la fine del primo mese successivo a quello di apertura dell’utenza.  

    In via transitoria, per le utenze attivate a gennaio e febbraio 2016, il modello con la dichiarazione sostitutiva presentato entro il 30 aprile prossimo, ha effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa.

    La dichiarazione di cui alla precedente lettera c), da presentare quando il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno di presentazione.

    In pratica, affinché nulla venga addebitato, la comunicazione deve essere fatta entro la fine dell’anno di riferimento. La dichiarazione di cui alla precedente lettera d), di variazione dei presupposti di una precedentemente resa ha effetto per il canone dovuto dal mese in cui è presentata.

    Il modello di dichiarazione sostitutiva è disponibile sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it, del M.E.F., www.finanze.it, e della Rai, www.canone.rai.it. 

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