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Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia. Ecco chi può usufruirne

di: Antonino Pernice - del 2017-01-23

Immagine articolo: Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia. Ecco chi può usufruirne

(ph. www.detrazioni-fiscali.it)

La legge di bilancio 2017, n.232 dell’11.12.2016, 2^ co., lett. c), n. 1, prevede la proroga di un anno, fino al 31.12.2017, della misura della detrazione al 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia (modificando il co.1 dell’art.16, D.L. n.63 del 04.06.2013, conv., con modif., dalla L. 90 del 03.08.2013).

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  • Si ricorda che la detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata introdotta dall’art. 1, commi 5 e 6, L. 449 del 27.12.97, successivamente modificata e prorogata e, infine, resa stabile dal D.L. n.201/2011 (art. 4, co. 1, lett. c)) che ha inserito nel Dpr 917/1986 l’art.16-bis.

    Per le spese sostenute dal 26.06.2012 fino al 30.06.2013, l’art. 11, co. 1, D.L. 83/2012 ha aumentato la misura della detrazione dal 36% al 50% ed ha innalzato il limite di spesa massima agevolabile da €.48.000 a €.96.000 per unità immobiliare. L’innalzamento della detrazione al 50% e dell’ammontare di spesa di €.96.000 è stato successivamente prorogato annualmente (si segnalano, da ultimo, le leggi di stabilità degli ultimi due anni: art.1, co.47, L. 190/2014; art.1, co.74, lett. c) L. 208/2015).

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  • Nel D.L. 63/2013, inoltre, sono state introdotte due rilevanti novità:  

    • una detrazione del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, (per i forni la classe A), nonché delle apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, per un importo massimo complessivo non superiore a €.10.000, da ripartire in dieci quote annuali;

    • una detrazione del 65% delle spese per misure antisismiche su costruzioni che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive.

    Da ultimo si evidenzia che l’Agenzia delle entrate con la R.M. n.64/E del 28.07.2016, ha chiarito che il convivente more uxorio che sostiene le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle condizioni previste dal richiamato art.16-bis, può fruire della detrazione alla stregua di quanto previsto per i familiari conviventi.

    La motivazione di tale posizione si basa sulle nuove regole introdotte dalla legge sulle unioni civili (legge n. 76/2016): la disponibilità dell’immobile è insita nella stessa convivenza e non deve trovare titolo in un contratto di comodato.

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