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Il reato di adulterio, il delitto d’onore e il matrimonio riparatore. L'evoluzione del diritto di famiglia in Italia

di: Avv.Marinella Amodeo - del 2015-10-13

L’uguaglianza tra marito e moglie è un concetto molto recente. Prima della riforma del diritto di famiglia del 1975, la donna era subordinata all’uomo, che in posizione di capo famiglia gestiva il patrimonio e l’educazione dei figli.  Il codice civile del 1865 concepiva la donna come un soggetto di serie B, quasi un accessorio dell’uomo.

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  • Il marito esercitava la patria potestà sui figli, prendendo autonomamente ogni decisione riguardante gli studi e la vita in generale, ed esercitava la potestà maritale sulla moglie, che non poteva compiere validamente nessuna attività senza il consenso del marito: non poteva donare, vendere beni immobili, iscrivere ipoteca o riscuotere capitali.

    A norma di legge, il marito era capo della famiglia e “la moglie era obbligata ad accompagnarlo dovunque egli credeva opportuno di fissare la propria residenza” (art. 144 c.c. abrogato). Con il matrimonio, inoltre, la famiglia della donna consegnava al futuro marito la dote, cioè un complesso di beni come terreni,  immobili e corredo che divenivano di proprietà esclusiva del marito che poteva disporne senza alcuna limitazione.

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  • Le differenze tra i due sessi non si limitavano alla sfera civile, ma investivano anche quella penale. Esempio emblematico è il reato di adulterio e quello di concubinato, entrambi abrogati. Per il codice penale del 1930 la donna adultera era punita con la reclusione sino ad un anno. Ai fini del reato era sufficiente anche un unico episodio fedifrago. La violazione della fedeltà coniugale compiuta dal marito, invece, per essere punita, doveva assurgere a concubinato, cioè a relazione stabile con un’altra donna.

    Il cammino che portò all’uguaglianza giuridica tra i coniugi ha visto tante donne coraggiose battersi contro ideologie radicate e insensate. Tra queste ricordiamo Franca Viola, coraggiosa donna alcamese, che per prima in Italia rifiutò il matrimonio riparatare.  Nel 1965, all’età di 17 anni, Franca Viola venne rapita e segregata per giorni. Dopo 8 giorni di prigionia il padre della ragazza fu contattato dai parenti del rapitore per “sistemare” l’accaduto concedendo in sposa la figlia al proprio aguzzino.  

    A quel tempo, infatti, vigeva l’istituto giuridico del matrimonio riparatore che prevedeva l’estinzione del reato di violenza carnale nel caso in cui l’accusato del delitto avesse sposato la propria vittima.

    Franca Viola, appoggiata dalla famiglia, si ribellò e fece arrestare il proprio aguzzino. La sua scelta fu coraggiosa e rivoluzionaria e contribuì, in modo determinante, a cambiare la storia della donna in Italia. Oggi il matrimonio riparatore, il reato di adulterio o di concubinato sembrano concetti assurdi, ma non dobbiamo dimenticare che erano previsti dalla legge e se sono stati abrogati lo dobbiamo al coraggio di donne come Franca Viola.

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