Super-bonus 110%. Ecco chi può usufruirne e per quali interventi
di: Claudio Vaccaro - del 2020-11-26
(ph. investireoggi.it)
Ad oggi le novità del decreto Rilancio sono molteplici, una su tutte fa riferimento sicuramente al settore edilizio, il quale potrebbe essere qualitativamente e quantitativamente riqualificato attraverso i bonus, quali “sisma-bonus ed eco-bonus, per lavori che si svolgono oggi o comunque con precedenza decorrente a partire dal 1° Luglio 2020 e con fine ultimo al 31/12/2021.
Per accedere al bonus ed avere piena possibilità di utilizzo, il fine ultimo è volto alle migliorie in campo energetico (almeno il miglioramento di due classi o di una ma la più alta), tramite attestazione dell’APE, ovvero l’Attestato di Prestazione Energetica. Inoltre, “migliorie” antisismiche possono aver diritto a detrazione fino al 90% con conseguente acquisizione di polizza assicurativa “anticalamità”.
Il credito di imposta del 110% è volto a particolari interventi, quali quelli riferiti ad esempio al cappotto termico che comunque deve riferirsi ad almeno ¼ della superficie “lorda” dell’edificio o di unità immobiliare fino ai 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari, fino ai 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari e fino ai 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
È possibile intervenire con lavori anche su parti comuni di edifici per migliorie da apportare a impianti per uso estivo e/o invernale, centralizzati e non, per categoria di classe A e per impianti fotovoltaici o a collettori solari. Tali interventi hanno comunque un tetto massimo di spesa fino ai 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari e fino ai 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari.
I soggetti che potranno beneficiare di tali bonus sono una stragrande categoria, ovvero i condomini di unità immobiliari, persone fisiche oltre l’esercizio di attività di impresa e/o arti e professioni, cooperative, associazioni no-profit di volontariato e/o dilettantistiche.
Con riferimento ai lavoratori autonomi e gli imprenditori, essi potranno usufruire di tale detrazione ma solo per le operazioni riguardanti gli immobili rientranti nella loro sfera privata, a differenza comunque dei lavori riguardanti ad esempio le parti comuni di condominio.
Per quel che concerne le seconde case, Il super-bonus 110% all’inizio era destinato solo alle abitazioni principali, escludendo di conseguenza le seconde case dall’agevolazione. Con nuovi aggiornamenti e modifiche apportate durante la conversione in legge, si sono aperte le porte dell’eco-bonus 110% anche per le casistiche riferite alle seconde abitazioni. La cessione del credito di imposta è riferito con maturazione alle banche; ad esempio i soggetti potrebbero cedere il credito di imposta agli istituti bancari e/o assicurativi od anche, ed in alcuni casi, alle imprese stesse che svolgono tali lavori di ristrutturazione e miglioria.
A cura di Claudio Vaccaro
Dottore Commercialista ed Esperto Contabile
Docente di Economia Aziendale