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Irpef, detrazione dall'Irpef per familiari a carico senza reddito o con reddito minimo. Ecco i requisiti

di: Antonino Pernice - del 2020-10-06

Immagine articolo: Irpef, detrazione dall'Irpef per familiari a carico senza reddito o con reddito minimo. Ecco i requisiti

(ph. www.guidafisco.it)

L’art.12 del Dpr 917/1986 disciplina le detrazioni dall’imposta lorda per carichi di famiglia. Un familiare viene considerato a carico se il suo reddito annuo è inferiore a € 2.840,51. Se si tratta di un figlio di età non superiore a 24 anni, il limite aumenta a € 4.000,00.

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  • Non ha rilevanza il mese in cui il familiare a carico ha superato la soglia di reddito, in quanto, anche se la soglia è superata, per assurdo, il 31 dicembre, al contribuente, per l’intero anno, non spetta alcuna detrazione.

    Coniuge e figli possono risultare a carico anche se non convivono col contribuente, mentre per gli altri familiari è richiesta la convivenza, a meno che il familiare a carico percepisca assegni alimentari non derivanti da provvedimenti giudiziari.

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  • La detrazione per figli a carico può variare in base ai seguenti parametri:

    - suddivisione del carico con l’altro genitore: i figli difatti possono essere interamente a carico di un genitore, oppure al 50% di entrambi i genitori;

    - reddito complessivo;

    - età del figlio (minore di 3 anni o meno);

    - possesso di handicap da parte del figlio;

    - numero dei figli.

    Il figlio è considerato a carico se il suo reddito complessivo (escluso l’eventuale reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze) non supera €.2.840,51 annui, oppure € 4.000,00 annui se non ha superato i 24 anni, a prescindere dal fatto che risieda o meno con i genitori.

    La detrazione è unica per tutti i figli: non è possibile, cioè, avere a carico un figlio al 100% e gli altri al 50%.

    La detrazione può spettare per meno di 12 mesi all’anno se: il figlio nasce o muore nel corso dell’anno fiscale; il figlio si sposa ed è posto a carico del coniuge nell’anno fiscale.

    Se il figlio compie 3 anni nel corso dell’anno fiscale, vanno rapportate ai mesi di spettanza due detrazioni diverse. Se un figlio è portatore di handicap, la detrazione teorica è aumentata di €.400,00.

    Una volta calcolata la detrazione, questa deve essere dimezzata se i figli sono fiscalmente a carico di entrambi i genitori.

    Per chi ha dai 4 figli in su, oltre alle detrazioni per ogni figlio a carico, spetta un’ulteriore detrazione, una sola per tutti i figli: si tratta del cosiddetto “Bonus famiglie numerose”. 

    Questa detrazione ammonta a €.1.200,00 indipendentemente dal reddito del contribuente, nonché a prescindere dal numero di mesi nei quali ciascun figlio risulta a carico: ad esempio, se nella famiglia nasce il 4° figlio il 31 dicembre, il bonus famiglie numerose spetta per tutto l’anno.

    Se il contribuente è incapiente, cioè se la detrazione è maggiore dell’imposta dovuta, questa non si azzera all’azzerarsi dell’imposta, come avviene per la detrazione per i familiari a carico: si genera invece un credito a suo favore pari all’importo del bonus non fruito, considerando le altre detrazioni spettanti già sottratte dai tributi dovuti.

    Se un contribuente ha a proprio carico il coniuge, in quanto questi ha un reddito annuo inferiore a € 2.840,51 ha diritto alla corrispondente detrazione per coniuge a carico; il suo ammontare varia in base al reddito del solo contribuente.

    Le stesse regole si applicano alle parti dell’unione civile. La detrazione spetta se il coniuge non è effettivamente o legalmente separato (in questo caso, però, può spettare la detrazione per altri familiari a carico) o, chiaramente, divorziato.

    La detrazione può spettare per meno di 12 mesi all’anno se: i coniugi si sposano o si separano nel corso dell’anno fiscale; il coniuge muore nell’anno fiscale.

    Lo stesso procedimento si deve applicare in caso di separazione. Se il contribuente si separa nel mese di giugno, il coniuge può essere considerato a carico per 6 mesi (da gennaio a giugno compreso in quanto i mesi di matrimonio da considerare sono 6, anche se durante uno di questi mesi il matrimonio è cessato).

    Oltre ai figli ed al coniuge, il contribuente può avere a carico ulteriori familiari; gli altri familiari, per essere considerati fiscalmente a carico devono:

    - avere un reddito complessivo non superiore a €.2.840,51;

    - convivere col contribuente, salvo il caso in cui il familiare a carico percepisca assegni alimentari non derivanti da provvedimenti giudiziari;

    - è necessario dimostrare che il carico sia stato effettivamente sostenuto in quanto risultante dalla convivenza o dall’erogazione di un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

    Questi ulteriori familiari per cui si può fruire della detrazione sono: i genitori; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, che convivano con il contribuente o che risultano a carico per provvedimenti dell’Autorità giudiziaria; i nipoti nei confronti dei nonni; il coniuge legalmente ed effettivamente separato.

    Se il reddito complessivo del contribuente è uguale a zero o a €.80.000,00 non spetta alcuna detrazione.

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