Tassa auto d’interesse storico, ecco come usufruire dell'esenzione
di: Antonino Pernice - del 2021-01-26
(ph. qds.it)
Per fruire l’esenzione dalla tassa automobilistica prevista dalla legge 342/2000, dallart.63, 2^ comma (comma abrogato dalla legge 190 del 23.12.2014), è sufficiente dimostrare l’inserimento del tipo di veicolo, di interesse storico, nel Registro istituito dall’Aci, circostanza avente carattere costitutivo che rende illegittimo ogni provvedimento con cui l’esenzione venga negata, soprattutto senza uno specifico motivo dall’ufficio regionale.
Secondo l’art.63, legge nr. 342, del 21.11.2000 (Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli), 1^ comma “Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. … A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.
Il 2^ comma (abrogato dalla legge 190 del 23.12.2014) prevedeva L'esenzione di cui al comma 1 anche per agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni”.
Tali elementi, nel caso concreto esaminato dai Giudici tributari, non sono stati contestati dalla Regione Lazio.
Motivazione della sentenza n.831/09/2020 della CTR Lazio.
La CTP di Roma, sez. 16, con la sentenza depositata il 20.11.2017, respingeva il ricorso proposto dal contribuente avverso il provvedimento del 19.05.2015, con il quale la Regione Lazio ha respinto la richiesta di esenzione dal pagamento della tassa auto per l’anno 2013 presentata a seguito di avviso bonario.
La CTP di Roma respingeva il ricorso del contribuente per la mancata allegazione dell’istanza di esenzione dell’Attestato di storicità dell’ASI (Automobilclub storico italiano) che era contestato dal contribuente per insussistenza di tale obbligo di allegazione.
Il contribuente ha proposto appello, eccependo la nullità della sentenza impugnata nel merito.
La CTR Lazio, con la sentenza n.831/09/2020, ha ritenuto fondato l’appello proposto dal contribuente rilevando che la Cassazione ha stabilito il seguente principio: “L’esenzione dalla tassa di possesso automobilistico, prevista dall’art.63, 2^ comma, della legge 342/2000, per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico dipende dall’accertamento , avente carattere costitutivo, dell’ASI, il quale è limitato a un elenco analitico di modelli e di marche e ha portata generale e astratta, riferita, cioè, a categorie complesse di veicoli: ne deriva che è illegittimo l’avviso di accertamento per il pagamento della tassa se il veicolo rientra nel detto elenco e non è contestata, da parte dell’Ufficio, la corrispondenza delle caratteristiche dello stesso a una delle relative categorie” (Cassazione Sez. 5, 20.07.2018, n.19421, Rv. 649722 – 01; in senso conforme, sez. 6, 17.10.2019, n.26394, Rv. 655618.01).
In applicazione di detto principio la CTR ha rilevato l’illegittimità del provvedimento di diniego emesso dalla Regione Lazio perché esso non contesta la mancanza, in concreto, delle caratteristiche che integrano i presupposti per l’inclusione dell’autovettura in questione tra quelle per le quali è ammessa l’esenzione dal tributo.
Per converso, è incontestata l’affermazione del contribuente secondo cui l’autovettura di cui si tratta (Alfa Romeo 164 TS) è ricompresa nel Registro Storico istituito dall’Aci.
Pertanto la CTR Lazio accoglie l’appello del contribuente.
Secondo l’art.63, L.342/2000, in vigore dal 01.01.2019, comma 1-bis: Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, ……, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'art. 60 del CDS, di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50%.
Al comma 4 prevede che: I veicoli di cui al comma 1 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli……”.