Ing. Giuseppe Taddeo: "Quando le norme si rilevano inefficaci"
Decreto Regionale 5 settembre 2012 LINEE GUIDA ELETTROSMOG
di: Ing. Capo Ufficio Tecnico G.ppe Taddeo - del 2012-12-29
L’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, con Decreto del 5 settembre 2012 (pubblicato solo in data 21 dicembre 2012, sulla gazzetta regionale n. 54) ha emanato le “linee guida per il contrasto alle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”.
Penso sia utile riassumere sinteticamente i contenuti di detto Decreto, se non altro per evidenziare la pratica inefficacia dello stesso.
Il campo elettromagnetico (CEM) - sentenzia il Decreto - è il risultato della combinazione di un campo elettrico e di un campo magnetico (generato quest’ultimo dal moto di una o più cariche elettriche).
L’energia emessa, a seconda della frequenza della sorgente del campo, può essere:
– (RF) “ad alta frequenza” ossia maggiore di 50/60Hz (cellulari, ripetitori radio e tv), capace di produrre sui tessuti un assorbimento di energia sotto forma diriscaldamento; per queste sorgenti la componente da misurare riguarda il campo elettrico, avente unità di misura V/m (volt/metro).
– (ELF) “a bassa frequenza” ossia minore di 50/60Hz (linee elettriche, sottostazioni e cabine elettriche) capace i induce nel corpo umano delle correnti elettriche; per queste sorgenti la componente da misurare riguarda il campo magnetico avente unità di misura il T (tesla).
Negli ultimi anni si presta molta attenzione al rapporto tra i campi elettromagnetici e l’insorgenza di possibili effetti nocivi per la salute, tanto da indicare comunemente tale relazione come “inquinamento elettromagnetico” o “elettrosmog”.
L’ultimo studio internazionale, pubblicato nel settembre 2000 (finanziato dall’Unione Europea), afferma infatti che il rischio di leucemia infantile raddoppia in prossimità di elettrodotti quando il campo ha valori superiori a 0,4 μT.
A tal fine avrebbero la pretesa di collocarsi le misure e le raccomandazioni deldecreto emanato, in quanto atte (sic!) a individuare obiettivi e misure di qualità dell’aria da adottare per contrastare gli effetti nocivi dell’inquinamento sulla salute umana, sulla base di metodi e criteri comuni su tutto il territorio nazionale.
Invero, anche se encomiabile l’intento, si ha la sensazione che ci si trovi ancora una volta di fronte a generiche indicazioni, non suffragate da precise norme e regolamenti e che quindi finiscono per rimanere inosservate, se non altro per l’indeterminatezza dei soggetti tenuti all’applicazione delle stesse ed ai relativi controlli.
Si assumono le seguenti definizioni:
a) Limite di esposizione: è il valore di campo elettromagnetico che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione;
b) Valore di attenzione: è il valore di campo elettromagnetico che non deve essere superato per permanenze prolungate, in genere maggiori di quattro ore.
c) Obiettivi di qualità sono:
1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali;
2) i valori di campo elettromagnetico, definiti dall’Unione Europea con la “Raccomandazione del Consiglio del 12 luglio 1999 relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz”.
Se da un lato, quindi, ci si rifà alle limitazioni imposte dall’Europa, dall’altro si rinvia ancora una volta a future leggi regionali il compito (questo sì decisivo) di fissare localizzazioni, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni.
Per la verifica del non superamento del valore di attenzione e dell’obiettivo di qualità, si rimette all’ARPA il compito di determinare le relative procedure di misura e valutazione, con successiva approvazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
Per gli elettrodotti posti nelle vicinanze di luoghi con permanenze superiori alle 4 ore, gli esercenti devono fornire agli organi di controllo (quali ?), secondo modalità fornite dagli stessi, con frequenza trimestrale, un bollettino con i valori giornalieri di campo magnetico registrati con cadenza di due ore e mediati nelle ventiquattro ore.
Si passa, poi, ad ovvie constatazioni: “Nelle aree urbane e in ambiente domestico i CEM sono generati da elettrodotti, impianti radar, ripetitori radio e TV, telefonia cellulare, dai forni a microonde, dai televisori e da una moltitudine di altri elettrodomestici (ovvie constatazioni). Spesso le radiazioni presenti nei siti in cui sono presenti molte installazioni, soprattutto di antenne radiotelevisive, risultano superiori ai limiti di esposizione per la popolazione imposti dalla normativa vigente (Legge 22 febbraio 2001, n. 36, D.M. 10 settembre 1998, n. 381, D.P.C.M. 8 luglio 2003). In un’area industriale la presenza di centrali elettriche e di elettrodotti per il trasporto dell’energia prodotta e da consumare può provocare livelli di CEM elevati”.
Ma ecco la trovata:
“A tal fine, nel caso di risanamento dell’esistente è necessaria un’approfondita conoscenza dello stato di fatto, che si articola in diversi punti:
· Realizzazione, da parte di ogni singolo comune di un inventario delle sorgenti inquinanti, caratterizzate mediante misure di emissione (su cartografia digitale georeferenziata), anche con l’ausilio di centraline di rilevamento in continuo.
· Validazione dei dati raccolti.
· Certificazione dei risultati delle campagne di misura mediante confronto con limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa vigente in ambito nazionale e regionale. La certificazione può essere effettuata solo dagli organi di controllo competenti (ARPA).
· Progettazione e realizzazione degli interventi di risanamento, da distinguere in due categorie:
a) Per le sorgenti a bassa frequenza, quali elettrodotti che servono le aree industriali, il risanamento richiede azioni quali lo spostamento dei tralicci, l’innalzamento dei cavi o l’interramento laddove si riscontrino valori superiori ai limiti di legge. Riduzione del tempo di permanenza della popolazione in quelle costruzioni/aree che risultino realizzate postume alla costruzione delle sorgenti in questione.
b) Per le sorgenti ad alta frequenza, quali stazioni radio base per telefonia cellulare ed impianti radiotelevisivi, che vengano riconosciuti come le maggiori responsabili del supermento dei limiti di legge (vedi allegato C al D.M. 381/98), il risanamento consiste nella riduzione della potenza irradiata o nello spostamento del fascio radiativo nel caso in cui la sorgente radiante risulti direzionale.
Nel caso di nuovi impianti vanno rispettate le direttive nazionali vigenti attraverso l’imposizione di limiti emissivi e fasce di rispetto. Il Comune, di concerto con l’ARPA, sarà il garante della corretta progettazione in termini di CEM, sia in fase progettuale sia in fase costruttiva”.
I Comuni, quindi, vengono in definitiva gravati delle maggiori responsabilità, privandoli, però, dei necessari strumenti regolamentari, che vengono rinviati a successive norme regionali.
E’ il solito scarica barile, che non porta ad alcunché.
Troviamo utile soltanto l’indicazione finale, circa l’opportunità che ogni Comune organizzi una campagna informativa annuale alla popolazione, soprattutto all’interno delle scuole dell’obbligo, attraverso il coinvolgimento di professionisti del settore.