Partanna, animalisti contro Ordinanza anti randagi: "E' da rivedere. Pronti a ricorrere al Tar"
del 2016-11-23
Ha suscitato numerose polemiche l'Ordinanza anti randagismo emanata (in due versioni) a Partanna dal Sindaco Catania. Le disposizioni ivi contenute, in particolare il divieto di somministrazione di alimenti in favore di cani randagi, ha suscitato le ire di animalisti e non. Di seguito la lettera aperta con cui la Lida (Associazione italiana per i diritti dell'animale) di Trapani si rivolge al primo cittadino partannese:
"Oggetto: revisione Ordinanza Sindacale n. 60 Con questa lettera aperta invitiamo il Sindaco di Partanna Nicolò Catania a rivedere la sua Ordinanza n.6 che all'art. 4 recita: "DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI A CANI SU AREA PUBBLICA E’ vietato somministrare alimenti per la sussistenza a cani vaganti per il territorio comunale, senza proprietario, su area pubblica, ma esclusivamente su area privata.
Chi effettua la somministrazione abituale di alimenti a cani randagi è obbligato alla custodia e ad ogni altro obbligo che incombe sul proprietario, ivi compresa la registrazione all’anagrafe canina ed è ritenuto responsabile per eventuali danni arrecati a terzi."
Facciamo presente al Sindaco l'illegittimità di questa norma, per contrasto con la Legge statale 14 agosto 1991, n. 281, e con la legge regionale della Sicilia n. 15/2000, entrambe rivolte a favore degli animali e per la prevenzione del randagismo.
A tal proposito, fa quindi presente al Sindaco, che le leggi dovrebbe conoscerle un po' meglio:
1) La Legge - quadro statale 14 agosto 1991, n. 281 prevede, per la soluzione del problema dei cani vaganti e randagi, il “controllo delle nascite mediante sterilizzazione”, da effettuare presso i servizi sanitari delle Asl locali.
2) Anche la Legge regionale della Sicilia 3 luglio 2000, n. 15, rivolta a stabilire un corretto rapporto tra uomo, animale ed ambiente, ha promosso la disciplina della protezione degli animali, ed ha istituito “l' anagrafe canina”, prevedendo anche (articolo 15, c. 6-7) che “6. I cani non reclamati e non affidati a privati cittadini o ad associazioni protezionistiche o animaliste, fatto salvo quanto previsto dal comma 8, non possono essere soppressi e vengono mantenuti nei rifugi sanitari pubblici e privati a spese dei comuni almeno fino al quindicesimo giorno successivo alla sterilizzazione. Ove le strutture non dovessero offrire recettività sufficiente, il sindaco d'intesa con l'area di sanità pubblica veterinaria dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio e sentito il parere delle associazioni protezionistiche o animaliste operanti nel territorio può disporre che i cani vengano rimessi in libertà, previa sterilizzazione, identificazione ed iscrizione all'anagrafe, come cani sprovvisti di proprietario. 7. Sono rimessi in libertà, previa sterilizzazione, identificazione ed iscrizione all'anagrafe come cani sprovvisti di proprietario, anche nel caso in cui le strutture offrano sufficiente capacità recettiva, i cani catturati che vivono in caseggiati, quartieri o rioni, qualora cittadini residenti nel medesimo caseggiato, quartiere o rione ne facciano richiesta al comune purché i cani interessati siano di indole docile e le loro condizioni generali e di salute lo consentano. Sono esclusi dalla remissione in libertà i cani delle razze di cui al comma 8 dell'articolo 3."
3) Il legislatore ha disciplinato il randagismo bilanciando la tutela della salute pubblica e l' igiene, e la soluzione è stata individuata nella “sterilizzazione”.
4) In ogni caso sono state vietate forme di maltrattamento degli animali, e tra questi maltrattamenti deve essere ricondotto il divieto di alimentazione.
5) In conseguenza, l'articolo 4 dell'Ordinanza è del tutto illegittimo. Attendiamo pertanto la revisione della suddetta Ordinanza nel più breve tempo possibile, in caso contrario provvederemo a fare ricorso al TAR di concerto con altre Associazioni Animaliste operanti sul territorio."