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Attenti al Fisco, nel labirinto fiscale italiano. Approfondimento su Tasi e IUC

di: Antonino Pernice - del 2015-04-22

Immagine articolo: Attenti al Fisco, nel labirinto fiscale italiano. Approfondimento su Tasi e IUC

La TASI (acronimo di Tassa sui Servizi Indivisibili) è la nuova imposta comunale istituita dalla legge di stabilità 2014. Essa riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio la manutenzione stradale o l’illuminazione comunale.  

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  • La grande novità della Tasi è che il soggetto passivo non è solo il proprietario a qualsiasi titolo dei fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, le aree scoperte e le aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti, ma anche l'affittuario.  

    Infatti, la legge stabilisce che nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L'occupante però verserà solo una parte del totale compresa fra il 10% ed il 30% secondo quanto stabilito dal Comune nel regolamento della Tasi.   Secondo le norme che disciplinano la TASI, il modello di dichiarazione deve essere approvato con decreto Ministro Economia Finanze.

    IUC

    Secondo l’art.1, comma 639, Legge 147/2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC) si compone:

    · dell’IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le prime abitazioni;  

    · della TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili), riferita ai servizi indivisibili (ad esempio di illuminazione), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile;

     · della TARI (Tassa sui rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  

    L’imposta IUC si basa, così come sancito dalla norma istitutiva, su due presupposti impositivi:  ·        il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;  ·        l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

    La nuova imposta (IUC), ingloba tasse e tributi dovuti in relazione alla casa (IMU) e alla produzione di rifiuti (ex Tia e Tarsu e TARES).  

    Questa nuova Service Tax più che una vera e propria imposta è una sorta di contenitore che racchiude in sé tre distinti tributi: Imu, Tasi e Tari.  

    In primis battezzata TRISE, nel maxi-emendamento del Governo approvato in Senato ha assunto la denominazione di IUC (Imposta Unica Comunale).  

    La IUC è dunque una Service Tax composita, che si paga sia rispetto al possesso di un immobile sia alla sua locazione, applicabile tanto ai proprietari quanto agli inquilini.  

    In merito al modello di dichiarazione TASI da presentare entro il 30 giugno, si evidenzia quanto segue: · il Dipartimento delle Finanze, nella Risoluzione n.3/DF del 25.03.2015, in risposta a numerosi quesiti nei quali è stato segnalato che diversi Comuni hanno emanato un apposito Modello di dichiarazione per la TASI (relativa ai servizi indivisibili), ha risposto che:  

    · il modello di dichiarazione Tasi deve essere unico e valido su tutto il territorio nazionale. Infatti, dalla disciplina del tributo non è possibile desumere la facoltà per i Comuni di predisporre autonomamente dei modelli di dichiarazione Tasi.

    Al Comune è demandato esclusivamente l’onere di mettere a disposizione il modello di dichiarazione ma non anche di predisporlo.

    Attesa la stretta interconnessione tra i citati tributi, il legislatore ha previsto alcune disposizioni comuni, tra le quali, per quanto qui di interesse, figurano quelle contenute nel successivo comma 684, in base al quale:  

    · i soggetti passivi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo;

    - il successivo comma 685 dispone che la dichiarazione deve essere redatta “su modello messo a disposizione dal comune”.         

    Pertanto, da quanto detto emerge che al Comune è demandato  esclusivamente l’onere di mettere a disposizione il modello ma non anche di predisporlo.

    Per saperne di più clicca su http://www.schedariofiscale.it/home.asp

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    Effeviauto 6 gennaio 2025