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Attenti al Fisco: niente ICI per il fabbricato fatiscente

di: Antonino Pernice - del 2015-05-01

Immagine articolo: Attenti al Fisco: niente ICI per il fabbricato fatiscente

NON PUO’ ESSERE SOTTOPOSTO A TASSAZIONE I.C.I. IL FABBRICATO FATISCENTE, ACCATASTATO CATEGORIA F/2, NON AVENDO ALCUN REDDITO CATASTALE (COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO – SEZ. BRESCIA – SENTENZA DEL 18/09/2014, NR.4675/66/14.

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  • La C.T.R. lombarda ha respinto l’appello del Comune che, diversamente, sosteneva come per l’area, su cui insisteva l’immobile, era prevista la destinazione residenziale e che era stata presentata denuncia di inizio di attività di fini della ristrutturazione edilizia dell’intero complesso immobiliare. 

    Secondo la pronuncia della C.T.R. lombarda:

    •    il fabbricato fatiscente, accatastato nella categoria F/2, non può essere assoggettato ad ICI in quanto privo di rendita; 

    •    neppure l’area su cui insiste il fabbricato può essere sottoposta a tassazione, stante la presenza del sovrastante fabbricato, seppure fatiscente. La prevista destinazione residenziale dell’area, secondo le asserzioni del Comune, è infatti una mera previsione, priva di concreta attualità, sostenuta dal Comune stesso per poter supportare la pretesa tassazione dell’immobile;

    •    la denuncia di inizio di attività è irrilevante, in quanto presentata dal contribuente, ai fini della ristrutturazione edilizia dell’intero complesso immobiliare successivamente ai fatti di causa.

     TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO – SEZ. BRESCIA – NR.4675/66/14 DEL 18/09/2014. 

    Svolgimento del processo e motivi della decisione

    Considerato che:

    •    la Commissione Tributaria Provinciale di Cremona, in data 20/02/2012, ha accolto il ricorso presentato da Luigi M. avverso l’avviso d’accertamento n. 54 del 29/01/2011, emesso dal Comune di Soresina per il mancato pagamento dell’ICI su un fabbricato, anno d’imposta 2009. 

    •    Il ricorrente ha sostenuto che l’immobile in oggetto era stato classificato in F2, quale unità collabente, privo di rendita, quindi non soggetto all’ICI. 

    •    Il Comune ha sostenuto che l’imposta in questione era dovuta, in quanto riferita al sedime, non all’immobile (fabbricato). 

    •    La Commissione ha rilevato che il fabbricato era fatiscente, quindi giustamente era stato classificato in catasto in F2 collabente e non poteva essere sottoposto a tassazione, non avendo alcun reddito catastale e che neppure l’area poteva essere tassata, essendovi ancora presente il fabbricato, non il sedime d’area;

    •    in data 29/08/2012 il Comune menzionato ha presentato atto d’appello, sostenendo che per l’area, su cui insisteva l’immobile, era prevista la destinazione residenziale e che in data 26/10/2010 l’interessato aveva presentato denuncia di inizio di attività di fini della ristrutturazione edilizia dell’intero complesso immobiliare.  

    •    L’appellante ha ribadito ed approfondito i propri assunti già esposti in primo grado ed ha chiesto la riforma della Sentenza impugnata, con rifusione delle spese relativamente ad entrambi i gradi di giudizio; 

    •    in primis va fatto riferimento all’art. 3, comma 2, DM 28/1998 ed alle circolari 3/T dell’11/04/2006, 1/T del 03/01/2006 e 9/T del 26/11/2001, secondo cui il fabbricato collabente non può essere sottoposto a tassazione. 

    •    Quanto al merito il contribuente ha presentato reperti fotografici non contestati fondatamente dal Comune, dai quali si evince che il fabbricato è effettivamente fatiscente, quindi la classificazione in F2 collabente, senza rendita, è corretta; neppure l’area su cui insiste il fabbricato può essere sottoposta a tassazione, stante la presenza del sovrastante fabbricato, seppure fatiscente. La prevista destinazione residenziale dell’area, secondo le asserzioni del Comune, è una mera previsione, priva di concreta attualità, sostenuta dal Comune per poter supportare la pretesa tassazione dell’immobile; 

    •    inoltre la denuncia di inizio di attività è irrilevante, in quanto presentata dal contribuente, ai fini della ristrutturazione edilizia dell’intero complesso immobiliare, in data del 26/10/2010, successiva ai fatti di causa, che concernono l’anno 2009;

    •    nulla per le spese, poiché il contribuente non è costituito;

    .    ogni altra deduzione trova assorbenza nella parte motiva esposta;

    PQM

    La Commissione respinge l’appello del Comune. Nulla per le spese.

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    Effeviauto 6 gennaio 2025