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Attenti al Fisco: Tarsu, rettifica della superficie tassabile dichiarata

di: Antonino Pernice - del 2015-06-06

Immagine articolo: Attenti al Fisco: Tarsu, rettifica della superficie tassabile dichiarata

1. Il Comune notificava al contribuente l’avviso di accertamento Tarsu, relativamente agli anni d’imposta dal 2004 al 2008, con il quale contestava la presentazione di una dichiarazione infedele, nonché l’insufficiente versamento del tributo in relazione all’accertata maggiore superficie tassabile di mq.326, in luogo di quella assortamente dichiarata di mq.203.

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  • 2. Il contribuente presentava ricorso alla CTP, chiedendo la declaratoria di annullamento dell’opposto avviso di accertamento. L’adita Commissione tributaria accoglieva il ricorso.

    3. Il Comune, avverso la sentenza emessa dalla CTP, presentava appello deducendone la illegittimità per i seguenti motivi: 1) violazione degli artt.58, 62, 68, 70, del d.lgs. 507/93; violazione art.1, c.16, della legge 296/2006; violazione degli artt.1, 4, 7, 14, 15 del Regolamento Comunale Tarsu approvato con delibera C.c. del 20.07.1995. Conclude per la riforma della impugnata sentenza.

    4. Il contribuente resisteva con atto di costituzione e controdeduzioni, con il quale contestava le avverse ragioni e argomentazioni ribadendo che egli non ha mai presentato una denuncia infedele, come tale sanzionata dal Comune e che la superficie tassata è quella direttamente determinata dallo stesso Comune mediante sopralluogo. Conclude per il rigetto dell’appello.

    5. La CTR adita decideva con la seguente motivazione.

    L’appello del Comune è infondato, pertanto, va rigettato. L’opposto avviso di accertamento con il quale il Comune appellante determina la maggiore imposizione, scaturisce dall’asserita presentazione infedele della denuncia, sul rilievo che la superficie dichiarata dal contribuente non corrisponde a quella maggiore catastalmente accertata dal Comune che, pertanto, viene recuperata a tassazione, unitamente a sanzioni e interessi.

    Tuttavia, dal fascicolo d’ufficio la dichiarazione infedele non risulta prodotta agli atti di causa, né dal Comune, che ne era giuridicamente onerato, né dal contribuente, per l’impossibilità di ottenere copia dal Comune, nonostante le documentate richiesta scritte da egli a tal fine inoltrate.

    Vero è, invece, che il contribuente ha presentato al Comune la rituale dichiarazione denunciando una superficie di mq.333. Dopo di che, a seguito di apposito sopralluogo, il Tecnico Comunale, coadiuvato nella circostanza da due Agenti della P.M., accertava che alcune superfici rientravano nella ipotesi di oggettiva esclusione dal tributo e conseguentemente riduceva la superficie tassabile a mq.203.

    Ora, pretendere di sanzionare il comportamento del contribuente per essersi conformato ai provvedimenti dell’amministrazione Comunale, accettando gli esiti dell’esperito sopralluogo, determinativo della minore superficie rispetto a quella denunciata, ovvero pretendere il pagamento della maggiore tassazione, in base alla asettica comparazione postuma dei dati catastali, in contrasto con i dati reali direttamente riscontrati de visu dal Tecnico Comunale, equivale a violare apertamente l’art.10 Legge 212/2000 dello Statuto contribuente, a mente del quale “non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa.

    Il Collegio, conclusivamente, ritiene illegittimo l’opposto avviso di accertamento, siccome assolutamente generico e immotivato nei presupposti di fatto e di diritto.

    P.Q.M.

    La CTR rigetta l’appello del Comune.

     

    C.T.R. DI BARI SEZ. STACCATA DI LECCE SEZ. 22, SENTENZA N.21/22/15 DEL 01.12.2014, DEPOSITATA IL 08.01.2015.

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    Effeviauto 6 gennaio 2025