Canone Rai "speciale" per locali pubblici e non solo. Ecco chi può non pagarlo
di: Antonino Pernice - del 2016-05-20
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detenzione di un apparecchio televisivo fuori dall’ambito familiare comporta l’obbligo di stipulare un canone speciale. Pertanto, in tutti quei casi in cui l’apparecchio sia installato in locali che ne permettano la visione anche ai propri clienti, è dovuto non già il canone ordinario, ma quello speciale.
L’affittacamere che già paga il canone speciale per la tv, non deve pagare anche il canone di abbonamento alla televisione per uso privato. Qualora l'apparecchio sia installato in locali che ne permettano la visione anche ai propri clienti, è pertanto dovuto il canone speciale, non quello ordinario.
Se questi è intestatario di un’utenza elettrica residenziale (considerato che opera ormai la presunzione di detenzione della tc introdotta con la legge di Stabilità 2016) per evitare un secondo addebito del canone Rai (visto che già paga quello speciale) dovrà presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione (cosiddetta autocertificazione), compilando il quadro A (Agenzia delle Entrate, faq del 26/04/2016).
CANONE RAI SPECIALE
Il canone RAI speciale è un’imposta che, in base agli artt. 1 e 27 del R.D.L. del 21/02/1938 n. 246 e dall’art. 2 del D.L.Lt. 21/12/1944 n. 458, deve essere obbligatoriamente pagata a seguito della detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive detenuti in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, indipendentemente dalla qualità o dalla quantità dell’utilizzo dell’apparecchio stesso.
L’importo da versare a titolo di canone Rai speciale varia di anno in anno e dipende dal tipo di attività in relazione alla quale sorge l’obbligo di pagamento (si veda “categorie canone Rai speciale“).
Pertanto, se deve essere pagato il canone speciale per la prima volta, prima di effettuare il relativo versamento occorre rivolgersi alla sede RAI competente per territorio oppure procedere alla compilazione e all’invio tramite modalità telematica di apposito modulo disponibile sul sito internet www.abbonamenti.rai.it.
In entrambi i casi l’utente sarà invitato a precisare il tipo di utenza (radiofonica o televisiva) e il mese nel quale si intende installare l’apparecchio; qualora l’apparecchio si trovi in un esercizio pubblico sarà necessario specificare il tipo, la categoria e la denominazione dello stesso, mentre solo per le strutture ricettive (alberghi, pensioni, residence, villaggi turistici, ecc.) bisogna comunicare il numero di stelle, il numero delle camere ed il numero degli apparecchi TV.
Sulla base delle informazioni ricevute, l’ufficio competente provvederà ad inviare un bollettino di conto corrente postale n. 2105 prestampato, intestato alla RAI Radiotelevisione Italiana, con l’indicazione dell’importo da corrispondere, attribuendo al contempo un numero di abbonamento speciale. Il bollettino sarà poi inviato aggiornato ogni anno successivo, a meno che il titolare non chieda la disdetta dell’abbonamento.
L'abbonamento speciale ha validità limitata all’indirizzo per cui è stipulato, indicato nel libretto di iscrizione; pertanto, chi detenga più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle 1 trasmissioni radio televisive in sedi diverse dovrà stipulare un abbonamento per ciascuna di esse (è il caso, ad esempio, delle catene alberghiere, o delle filiali di banca - R.D.L.21/02/1938 n.246).
L'abbonamento speciale è strettamente personale: in caso di cessione degli apparecchi o di cessione o cessazione dell'attività, deve essere data disdetta dell'abbonamento alla RAI nei termini e con le modalità di seguito specificate. R.D.L.21/02/1938 n.246 e D.L.C.P.S.31/12/1947 n.1542.
Con nota del 22 febbraio 2012 il Ministero dello Sviluppo Economico- Dipartimento per le Comunicazioni ha precisato cosa debba intendersi per “apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni” ai fini dell’insorgere dell’obbligo di pagare il canone di abbonamento radiotelevisivo ai sensi della normativa vigente (RDL 246/1938).
In sintesi, debbono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva.
Ne consegue ad esempio che di per sé i personal computer, anche collegati in rete (digital signage o simili), se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone.
Per contro, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore - come tipicamente un televisore - rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso (ad esempio perché lo si intende utilizzare solo per la visione di DVD). 2