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Chi paga il servizio di raccolta rifiuti? Anche il semplice proprietario di un'area

di: Antonino Pernice - del 2015-12-20

Immagine articolo: Chi paga il servizio di raccolta rifiuti? Anche il semplice proprietario di un'area

(ph. www.casertanews.it)

Con la sentenza nr.25020 dell’11/12/2015, la Cassazione ha accolto il ricorso di un Comune e affermato che il proprietario dell’area è tenuto a pagare in ogni caso il servizio di raccolta.  La C.T.R. aveva accolto il ricorso del contribuente, affermando che la debenza della tassa era subordinata al fatto che vi fosse una effettiva fruizione del servizio.  

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  • Il Comune – controparte ricorrente – sosteneva che la norma prevede invece che la tassa sia dovuta a priori, in ragione della sola attivazione del servizio, indipendentemente dal fatto che il proprietario dell’immobile o dell’area fruisca o meno della raccolta dei rifiuti.  

    La Cassazione ha accolto la motivazione del Comune ricorrente in applicazione dell’art.62, 2^ comma, D.Lgs. n.507/1993, il quale afferma che siano da escludere dall’assoggettamento al tributo quei locali e quelle aree che non possono produrre rifiuti, in virtù del “particolare uso cui sono stabilmente destinati”, esigendo che sia il contribuente che apporti i documenti relativi all’esistenza ed alla delimitazione delle aree.  L’art.62, d.lgs. 507/1993 (Presupposto della tassa ed esclusioni), al 2^ comma dispone:  

    •    Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non  possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il  particolare  uso  cui sono  stabilmente  destinati  o  perchè   risultino   in   obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno,  qualora  tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di  variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi  direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.  

    Dalla norma emerge che i proprietari di un’area sulla quale sorge un parcheggio devono pagare anche la TARSU perché i fruitori del parcheggio, in via presuntiva, potrebbero produrre rifiuti.  Sulla base dei documenti presentati dal contribuente la Cassazione ha affermato che:

     •  “I possessori di parcheggi sono soggetti al pagamento della tassa sui rifiuti in quanto tali aree sono frequentate da persone, e quindi produttive di rifiuti in via presuntiva”.

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    Effeviauto 6 gennaio 2025