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Tributi, la TIA non è soggetta ad IVA

di: Antonino Pernice - del 2017-12-07

Immagine articolo: Tributi, la TIA non è soggetta ad IVA

In materia si è consolidato l’orientamento secondo cui la TIA non costituisce un’entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU, disciplinata dal DPR 507/1993, con conseguente sua qualifica in termini di tributo; tanto da rientrare nella giurisdizione del giudice tributario (SS.UU. ord. n. 23114 del 12/11/2015).

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  • La Cassazione ha affermato che sul punto specifico della imponibilità Iva della TIA, ricorre quanto già affermato da Cass. n.4723/15 (con ampi richiami ai profili di compatibilità con il diritto UE) secondo cui: “questa Corte, in plurime occasioni (si veda Cass. Sez. 5, nn. 3293, 3294, 3542, 3755, 3756, 5825, 5826, 5827, 5830, 5831, 5833, 6258, 7333, 7335, 7336, 7338, 7339, 7341, 7342 del 2012; più di recente, Cass. Sez. 5, n.8383 del 2013) ha avuto modo di chiarire – sulla base di quanto affermato da Corte cost. nn. 238/2009, 300/2009 e 64/2010 e ribadito da questa Corte, con le decisioni delle SS.UU. n. 14903/2010 e n. 25929/2011- che ‘… la TIA ha natura tributaria e quindi non è soggetta ad IVA, dal momento che l’iva come qualsiasi altra imposta deve colpire una qualche capacità contributiva. Ed una capacità contributiva si manifesta quando un soggetto acquisisce beni o servizi versando un corrispettivo, non quando paga un’imposta, sia pure ‘mirata’ o ‘di scopi’ cioè destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il soggetto stesso.

    Per quanto attiene poi all’Iva, il DPR n.633/1972, art. 3, puntualizza che sono soggette a tale imposta solo le prestazioni di servizi ‘verso corrispettivo' e non quelle finanziate mediante imposte. Dunque solo ove sussista un ‘corrispettivo’ sarà applicabile il n.127 sexiesdecies della Tabella A), parte terza allegata al DPR n.633/1972, e dovrà essere applicata l’Iva sulle ‘prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, di rifiuti urbani e di rifiuti speciali nonché sulle prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione’.

    Questo orientamento ha poi trovato definitiva conferma – a composizione di pregresso contrasto – nella decisione SS.UU. n.5078 del 15/03/2016, in base alla quale: “la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, istituita dall’art. 49, D.Lgs. n.22/1997, oggi abrogato, avendo natura tributaria, non è assoggettabile all’IVA, che mira a colpire la capacità contributiva insita nel pagamento del corrispettivo per l’acquisto di beni o servizi e non in quello di un’imposta, sia pure destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il medesimo contribuente”. Con questa motivazione la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato da una contribuente.

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