Agevolazione ICI anche se la dimora abituale è diversa dalla residenza anagrafica
di: Antonino Pernice - del 2017-07-21

(ph. www.casertanews.it)
Importante per il principio in materia di ICI fissato dalla sentenza n. 885/7/17 del 07/02/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo.Il contribuente proponeva ricorso contro il Comune di Carini, avverso all’avviso di accertamento relativo all’ICI, per l’anno di imposta 2009, osservando che l’avviso di accertamento si fondava sulla considerazione che egli aveva la sua residenza anagrafica in Via …. escludendo quindi la possibilità di individuare come sua abitazione principale l’immobile di Via ….. .

Deduceva, tuttavia, di avere la propria dimora abituale in quest’ultimo immobile, per il quale aveva presentato istanza di sanatoria, aveva ottenuto la regolare abitabilità, e produceva fotocopia delle utenze Enel, della rete idrica, del ritiro immondizie e della rete telefonica. Chiedeva quindi l’annullamento dell’atto impugnato.
I giudici della CTP di Palermo osservavano che il ricorso è fondato e va accolto per i seguenti motivi: secondo la giurisprudenza di legittimità «in tema di ICI, l’agevolazione prevista dall’art. 8 del d.lgs. 504/1992 per l’immobile adibito ad abitazione principale non può essere negata a causa dell’omessa indicazione dell’abitazione principale nella dichiarazione effettuata ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 504/1992, né per la divergenza tra il luogo indicato e la residenza anagrafica del contribuente, in quanto la dichiarazione, quale manifestazione di scienza, può essere liberamente modificata dal contribuente, in qualunque momento, anche in sede processuale, mentre le risultanze anagrafiche rivestono un valore presuntivo e possono essere superate da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito» (Sez. 5, n. 13151 del 28/5/2010, Rv. 613463).
Nel caso di specie, la prova dell’effettiva destinazione dell’immobile di (..) a Carini, ad abitazione principale del ricorrente e del suo nucleo familiare, è desumibile dalla documentazione prodotta, che evidenzia la presenza in tale villa per civile abitazione (per cui sono stati rilasciati la concessione edilizia in sanatoria e il certificato di abitabilità) delle utenze dell’Enel, della rete idrica, e della Telecom. Si tratta, dunque, di un insieme di elementi di convincimento convergenti che supportano l’assunto del ricorrente e valgono a superare il dato formale offerto dalle le risultanze anagrafiche.
Pertanto, l’avviso di accertamento impugnato deve essere annullato.