Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia. Ecco chi può usufruirne
di: Antonino Pernice - del 2017-01-23
(ph. www.detrazioni-fiscali.it)
La legge di bilancio 2017, n.232 dell’11.12.2016, 2^ co., lett. c), n. 1, prevede la proroga di un anno, fino al 31.12.2017, della misura della detrazione al 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia (modificando il co.1 dell’art.16, D.L. n.63 del 04.06.2013, conv., con modif., dalla L. 90 del 03.08.2013).
Si ricorda che la detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata introdotta dall’art. 1, commi 5 e 6, L. 449 del 27.12.97, successivamente modificata e prorogata e, infine, resa stabile dal D.L. n.201/2011 (art. 4, co. 1, lett. c)) che ha inserito nel Dpr 917/1986 l’art.16-bis.
Per le spese sostenute dal 26.06.2012 fino al 30.06.2013, l’art. 11, co. 1, D.L. 83/2012 ha aumentato la misura della detrazione dal 36% al 50% ed ha innalzato il limite di spesa massima agevolabile da €.48.000 a €.96.000 per unità immobiliare. L’innalzamento della detrazione al 50% e dell’ammontare di spesa di €.96.000 è stato successivamente prorogato annualmente (si segnalano, da ultimo, le leggi di stabilità degli ultimi due anni: art.1, co.47, L. 190/2014; art.1, co.74, lett. c) L. 208/2015).
Nel D.L. 63/2013, inoltre, sono state introdotte due rilevanti novità:
• una detrazione del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, (per i forni la classe A), nonché delle apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, per un importo massimo complessivo non superiore a €.10.000, da ripartire in dieci quote annuali;
• una detrazione del 65% delle spese per misure antisismiche su costruzioni che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive.
Da ultimo si evidenzia che l’Agenzia delle entrate con la R.M. n.64/E del 28.07.2016, ha chiarito che il convivente more uxorio che sostiene le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle condizioni previste dal richiamato art.16-bis, può fruire della detrazione alla stregua di quanto previsto per i familiari conviventi.
La motivazione di tale posizione si basa sulle nuove regole introdotte dalla legge sulle unioni civili (legge n. 76/2016): la disponibilità dell’immobile è insita nella stessa convivenza e non deve trovare titolo in un contratto di comodato.