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Disciplina dei limiti all'uso del contante. Prevista sanzione in caso di violazione

di: Antonino Pernice - del 2017-05-11

Immagine articolo: Disciplina dei limiti all'uso del contante. Prevista sanzione in caso di violazione

Secondo l’art.49, D.Lgs. 231/2007 (Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore) - Testo in vigore dall'1/01/2016 -, concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo), è vietato il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a €.12.500,00 (importo adeguato a €.5.000,00 dal D.L. 78/2010, adeguato a €.1.000,00 dal D.L. 201/2011, adeguato a €.3.000,00 dalla Legge 208/2015).

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  • Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a. - Secondo l’art. 58, d.lgs. 231/2007 (Violazioni) – Testo in vigore dal 17.10.2012, alle violazioni della citata disposizione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito. Quindi, per il trasferimento di denaro contante per importi superiore a €.3.000,00 è obbligatorio valersi di strumenti di pagamento tracciabili come l’assegno, il bonifico, la carta di credito o di debito.

    La norma citata prevede che è vietato il trasferimento del denaro, indipendentemente dal titolo. È dunque irrilevante la causa sottostante. La normativa in commento si applica solo al caso di trasferimento di denaro tra soggetti diversi (anche se uno dei due è la P.A.) e non, invece, ai prelievi e ai versamenti sul C/C, casi nei quali, invece, il denaro resta nella proprietà dello stesso correntista.

    La sanzione, di natura amministrativa, va dall’1% al 40% dell’importo trasferito. La norma è molto generica e non chiarisce secondo quali parametri debba essere quantificata, nel caso concreto, l’entità della sanzione.Siccome la legge non dice nulla a chi debba essere irrogata la sanzione, è da ritenere che vada applicata a entrambi i soggetti coinvolti nell’operazione: tanto nei confronti di chi consegna il denaro, tanto su chi lo riceve.

    Molto spesso i pagamenti in contanti, specie quelli di rilevante importo, avvengono a «tu per tu», in luoghi privati. L’unica possibilità per rilevare la violazione potrebbe essere nel momento in cui le autorità preposte eseguono un’ispezione venendo in possesso della documentazione sottoscritta dalle parti. Così, ad esempio, se una persona consegna a un’altra €.4.000,00 in contanti e si fa rilasciare una ricevuta per quietanza,che può essere anche una fattura.

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    Effeviauto 6 gennaio 2025