Hai sbagliato a versare le tasse? Ecco tutte le novità e come rimediare
di: Antonino Pernice - del 2016-01-10
(ph. www.casertanews.it)
Secondo l’art.13, 1^ comma, del d.lgs. 471/1997 (Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione) - Testo in vigore dal 22.10.2015 - Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti delle imposte dovute è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.
Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'art.13 d.lgs. 471/97, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo.
Con il ravvedimento operoso è possibile rimediare, entro termini precisi stabiliti dalla legge, ad eventuali dimenticanze/errori di calcolo nel pagamento dei tributi dovuti, o alla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’I.V.A., pagando una sanzione ridotta. Il ravvedimento operoso si perfeziona pagando, entro i termini previsti dalla legge:
• il tributo omesso;
• la sanzione ridotta (che varia in percentuale in base ai giorni di ritardo);
• gli interessi, calcolati in base al numero dei giorni di ritardo rispetto alla data di scadenza originaria.
NOVITA’ DAL 2016: il contribuente ha più tempo per ravvedersi, anche oltre l’anno. Cioè, fino a quando l’Amministrazione finanziaria non notifica la violazione, il contribuente può ravvedersi (calcolando una nuova sanzione ridotta pari al 5% contro il 30% previsto in caso di accertamento fiscale da parte dell’Amministrazione).
Tale ravvedimento lungo però può essere utilizzato solo in caso di tributi e dichiarazioni di competenza all’Agenzia delle Entrate quindi in caso di errori, ritardi o omissioni concernenti IRPEF, IVA, IRAP, imposta di registro, ipotecaria, catastale, imposta di bollo, successione… mentre non si applica a tributi comunali come IMU, TASI e TARI oppure bollo auto.
NUOVE SANZIONI RIDOTTE DAL 2016.
Fino al 2015 esistevano le seguenti forme di ravvedimento:
1. Ravvedimento sprint entro il 14^ giorno: sanzione 0,2%;
2. Ravvedimento breve se il pagamento avveniva dal 15^ al 30^ giorno di ritardo: sanzione 0,3%;
3. Ravvedimento lungo per i versamenti dal 31^ giorno in poi, ma entro l’anno: sanzione 3,75%.
Dal 01 gennaio 2016, le nuove sanzioni sono:
• ravvedimento sprint: sanzione 0,1% giornaliero se il pagamento avviene entro 14 giorni dalla scadenza;
• ravvedimento breve: sanzione 1,5% se il pagamento avviene tra il 15′ ed il 30′ giorno;
• ravvedimento intermedio: sanzione 1,67% (1/9 del minimo, pari al 15%) se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni;
• ravvedimento lungo: sanzione 4,2% (1/7 del minimo) se la regolarizzazione avviene entro 2 anni o entro la seconda dichiarazione successiva.
• ravvedimento lunghissimo: sanzione 5% (1/6 del minimo) se il versamento è eseguito oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore.
N.B. La possibilità di ravvedimento lunghissimo è applicabile esclusivamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate per cui non può essere utilizzato per i tributi comunali (IMU, TASI, TARI, COSAP, TOSAP…).
TASSO DI INTERESSE: Dal 2016, il tasso di interesse legale da applicare al ravvedimento operoso è sceso allo 0,2%.
PRINCIPIO DEL FAVOR REI: Il D.Lgs. n. 158/2015 dispone la decorrenza delle nuove sanzioni dal 1^ gennaio 2017, ma la legge di Stabilità 2016, considerando il principio del favor rei, non derogato dalle disposizioni del D.Lgs. n. 158/2015, ha anticipato la decorrenza all’1 gennaio 2016.
In pratica, le previsioni del D.Lgs. n. 158/2015 devono trovare applicazione, se più favorevoli, anche per le violazioni commesse anteriormente all’1 gennaio 2016.
Ad esempio, la sanzione per l’insufficiente/omesso versamento del tributo (art.13, del D.Lgs. n.471/1997) viene ridotta alla metà dal D.Lgs. n. 158/2015, se il versamento viene eseguito con ritardo non superiore a 90 giorni (fermo restando che se il tributo viene versato con un ritardo non superiore a quindici giorni la sanzione si riduce ulteriormente a 1/15 per ogni giorno di ritardo).
Pertanto, nel caso di pagamento entro il 90^ successivo, la penalità passa dal 30% al 15% (e all’1% per ogni giorno di ritardo fino al 15^ giorno). In questo modo, nel caso degli acconti di novembre non regolarmente eseguiti, se il contribuente versa quanto dovuto nei primi giorni del 2016 potrà applicare la riduzione da ravvedimento – 1/9 – sul 15%, se il ravvedimento viene eseguito nei 90 giorni.