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Ici, pensionati coltivatori diretti esclusi dall'esenzione. Ecco cosa ha deciso la Cassazione

di: Antonino Pernice - del 2017-06-14

Immagine articolo: Ici, pensionati coltivatori diretti esclusi dall'esenzione. Ecco cosa ha deciso la Cassazione

(ph. www.blogfinanza.com)

La Cassazione, con la sentenza n. 13745/2017, ha chiarito quali sono i presupposti per l’esenzione ICI legata allo status di coltivatori diretti. Il maturare del trattamento pensionistico esclude che il soggetto possegga ancora lo status a cui è legata l’agevolazione.

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  • La CTR confermava gli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2004 e 2005, perché il contribuente non aveva diritto all’esenzione ICI, essendo pensionato. Escludeva le sanzioni, perché ha motivatamente ritenuto che sussiste l’obiettiva incertezza, ingenerata dallo stesso ente impositore, circa la portata e l'ambito di applicazione dell'ICI, situazione riconducibile sia alla oggettiva difficoltà della conoscenza o interpretazione di una norma, sia ad un comportamento della pubblica amministrazione, in assenza anche di precedenti specifici di questa Corte, all'epoca dei fatti contestati (cfrCass. Ord. n. 14080 del 04.06.2013).

    Il contribuente ricorreva allora in Cassazione, censurando, tra le altre, la sentenza della CTR nella parte in cui aveva ritenuto insussistenti, nel merito, i requisiti richiesti per il riconoscimento del regime agevolativo previsto per i coltivatori diretti, imprenditori agricoli, non avendo il contribuente provato, in aggiunta ai requisiti formali (l’iscrizione agli elenchi ex Scau e assoggettamento agli obblighi assicurativi per invalidità, vecchiaia malattia), anche quello sostanziale della diretta conduzione  del terreno.

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  • Fatto:

    La CTR dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Spoltore e dell'appello incidentale del contribuente avverso la sentenza della CTP di Pescara confermava gli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2004 e 2005 emessi nei confronti di F.R., con esclusione delle sanzioni. Rilevava al riguardo la CTRche il contribuente non aveva diritto alla esenzione ICI, essendo pensionato. Il contribuente impugna la sentenza della CTR.

    Decisione della Cassazione:

    Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 9 D.lgs 504/92 e 58 D.lgs 446/97 non si considerano edificabili quei terreni che, ancorché inseriti in PRG come edificabili, sono posseduti e condotti dai soggetti di cui all'art. 58 D.lgs n. 446/97 che prevede che si considerano imprenditori agricoli a titolo principale e coltivatori diretti le persone iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 I. n. 9/1963 e soggette al corrispondente obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

    I requisiti necessari per avere accesso al regime agevolato sono:

    a) iscrizione agli appositi elenchi ex Scau;

    b) assoggettamento agli obblighi assicurativi per invalidità, malattia e vecchiaia;

    c) possesso e conduzione diretta di terreni agricoli e/o aree edificabili;

    d) carattere principale di tali attività rispetto ad altre fonti di reddito.

    La prova della sussistenza di tali presupposti è a carico del contribuente che chiede di avvalersi della agevolazione (cfr Cass.16.4.2010 n. 9143).Il contribuente ha provato la sussistenza dei soli primi due requisiti, senza fornire elementi da cui desumere il riconoscimento degli ulteriori presupposti per usufruire dell' agevolazione.

    Secondo i giudici della Cassazione la CTR ha correttamente interpretato la normativa afferente il regime ICI di cui agli artt. 2 e 9 D.lgs 504/92 ritenendo non sufficiente il riscontro dei requisiti formali (attestazione di agricoltore, iscrizione agli elenchi ex Scau e adempimento degli obblighi assicurativi), ritenendo necessaria anche la prova di quelli sostanziali per il riconoscimento del diritto all'agevolazione, non fornita dal contribuente relativamente alla conduzione diretta del fondo ed alla circostanza di non godere di trattamenti pensionistici.

    Osserva questa Corte che la disciplina agevolativa non può essere ancorata al solo criterio formale dell'iscrizione agli elenchi ex Scau; la ratio della disposizione agevolativa è quella di incentivare la coltivazione della terra e di alleggerire del carico tributario quei soggetti che ritraggono dal lavoro della terra la loro esclusiva fonte di reddito, così come richiamato dalla ordinanza della Corte Costituzionale n. 87/2005 (in termini anche ordinanza Corte Cost. n. 336/2003) che, ai fini dell'applicazione dell'ICI, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, D.lgs 446/1997, nella parte in cui esclude i coltivatori diretti, titolari di pensione maturata a seguito dell'obbligatoria iscrizione alla relativa gestione previdenziale, dalle agevolazioni previste nell'art. 9 D.lgs 504/92 ha statuito che "la giustificazione dell'agevolazione fiscale di cui si tratta risiede evidentemente in un intento di incentivazione dell'attività agricola, connesso alla finalità di razionale sfruttamento del suolo cui fa riferimento l'art. 44 della Costituzione, e in relazione alla suddetta ratio incentivante non appare manifestamente irragionevole che da tale beneficio siano esclusi coloro che - nel fatto di godere di trattamenti pensionistici - all'evidenza non traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito".

    Il maturare del trattamento pensionistico esclude che il soggetto che ha fruito dell'agevolazione fino a quel momento possa essere ancora considerato coltivatore diretto, ostando lo status di pensionato al riconoscimento dell'agevolazione, indipendentemente dalla circostanza che la pensione si riferisca o meno all'attività lavorativa in agricoltura ed essendo irrilevante che il soggetto sia ancora iscritto negli elenchi e continui a versare i contributi volontari in costanza di trattamento pensionistico.

    Questa Corte ha infatti chiarito come "in tema di ICI, il trattamento agevolato previsto dall’art.9, del D.Lgs.504/1992, per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, spetta solo a quanti traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito e non va, quindi, riconosciuto, a chi sia titolare di pensione, avendo ottenuto la cancellazione dall'elenco dei coltivatori diretti" (Cass. n. 12565/2010, cfrCass. Sent. n. 9601 del 13.06.2012).

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