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Locazioni a studenti fuori sede. Ecco quando il canone di locazione è detraibile

di: Antonino Pernice - del 2018-02-01

Immagine articolo: Locazioni a studenti fuori sede.  Ecco quando il canone di locazione è detraibile

Confermata anche per il 2018 l'agevolazione fiscale per le spese sostenute sui canoni di locazione degli universitari.

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  • Per la spesa sostenuta, gli studenti potranno beneficiare della detrazione del 19% del canone di locazione pagato, su un importo annuo massimo di 2.633,00 euro (art. 15, c. 1, lett. i-sexies Tuir).

    La maggiore novità introdotta dalla legge di Bilancio 2018 riguarda il requisito della distanza.

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  • Per il calcolo della distanza geografica, si prende in considerazione il domicilio fiscale del nucleo familiare che ha a carico lo studente.

    Il requisito si intende comunque rispettato, per i periodi d’imposta in corso al 31.12.2017 e al 31.12.2018, anche se l’università è situata all’interno della stessa provincia, ma con una distanza minima di 100 km, oppure in una provincia diversa.

    La novità estende la possibilità di richiedere la detrazione in dichiarazione dei redditi anche per quegli studenti che risiedono nelle province più grandi e che spesso comprendono comuni molto distanti tra di loro.

    La distanza minima è ridotta di 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate. Il perimetro dei comuni montani e disagiati verrà delineato in considerazione delle infrastrutture di trasporto pubblico e privato presenti sul territorio.

    Lo sconto del 19% può essere richiesto anche qualora la sede universitaria si trovi nel territorio di uno Stato membro dell’Unione Europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni.

    Il beneficio fiscale per i canoni di locazione riguarda sia i contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431/1998, sia i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché gli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio come le università, i collegi universitari legalmente riconosciuti, gli enti senza fine di lucro e le cooperative.

    Lo stesso beneficio può essere usufruito anche per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l’immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell’UE o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista dei Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. Il beneficio è escluso solo nel caso di un contratto di sub locazione.

    In caso di contitolarità del contratto tra due o più studenti, indipendentemente dal fatto che i conduttori abbiano il requisito per la piena detraibilità, l’importo massimo di detrazione per ciascuno viene calcolato in percentuale nel limite massimo dei 2.633,00 annui.

    In caso di due figli universitari titolari di due distinti contratti di locazione, fiscalmente a carico di entrambi i genitori, ognuno dei genitori potrà beneficiare della detrazione sull’importo massimo di 2.633 euro.

    Si tratta, quindi, di un importo complessivo che prescinde dal numero dei familiari fiscalmente a carico frequentanti l’università.

    Con riferimento al contratto di ospitalità, si precisa che la detrazione è ammessa anche se la somma comprende servizi quali pasti e pulizia, ma senza individuarne uno specifico corrispettivo.

     

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