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Tariffa sui rifiuti, come chiedere i rimborsi in caso di calcolo errato

di: Antonino Pernice - del 2017-11-17

Immagine articolo: Tariffa sui rifiuti, come chiedere i rimborsi in caso di calcolo errato

(ph. www.casertanews.it)

Buone notizie per i contribuenti. Sarà possibile chiedere il rimborso di parte della Tari in quei comuni che hanno indebitamente applicato più volte la quota variabile della tariffa rifiuti. Il ministero delle Finanze, in risposta a un’interrogazione parlamentare, ha comunicato che in presenza di abitazioni con pertinenze (garage, posti auto e così via), se per le unità immobiliari della casa e per le relative pertinenze sono state conteggiate separatamente le quote variabili di tariffa, si può chiedere il rimborso degli ultimi cinque anni. La quota variabile della tariffa, infatti, non può essere moltiplicata per il numero delle unità immobiliari ma deve essere calcolata solo una volta.

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  • Per usufruire del rimborso occorre verificare una serie di condizioni. Se nel proprio comune di residenza per l’annualità in questione la tassa è stata suddivisa in quota fissa e quota variabile, ovvero è stata applicata la vecchia Tarsu, che non contemplava le due quote, nessun rimborso sarà possibile. Non si potrà chiedere rimborso anche nel caso in cui il Comune abbia applicato la tariffa puntuale sui rifiuti, perché questa tipologia di entrata prevede che la quota variabile sia calcolata per ciascun utente in ragione delle quantità di rifiuti effettivamente conferite al servizio pubblico.

    Per verificare se sia stato commesso un errore nel calcolo della Tari basta leggere gli avvisi di pagamento del tributo che dovrebbero dettagliare, per ciascuna unità immobiliare distintamente accatastata, il calcolo dell'importo da versare. Se ci si accorge che, per le unità immobiliari della casa e per le relative pertinenze, sono state conteggiate separatamente le quote variabili di tariffa, allora si può presentare richiesta di rimborso entro il termine perentorio di 5 anni dal pagamento. Il comune può chiedere al contribuente di dimostrare che le unità immobiliari utilizzate in aggiunta all'abitazione siano davvero pertinenze di questa. Se le prime sono ubicate nello stesso stabile o nelle vicinanze della casa, la dimostrazione potrebbe ritenersi raggiunta.

    L’istanza di rimborso, se l'entrata era gestita da una società privata e gli avvisi di pagamento erano per l'appunto emessi a nome della stessa, dovrà essere inoltrata a tale società. Se la società dell'epoca non c'è più, perché è subentrato un altro gestore, sarà opportuno presentare l'istanza tanto al Comune che al nuovo gestore. Decorsi 90 giorni, se non si ottiene risposta, si può proporre ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente, sino allo scadere del termine di prescrizione. Se invece il Comune e/o il gestore notificano un provvedimento di rigetto espresso della domanda, allora il ricorso deve essere proposto entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del diniego.

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