Conguagli e Maxi-bollette di elettricità e gas: come difendersi
del 2020-12-01
Il fenomeno delle maxi-bollette e dei conguagli è una delle problematiche più frequenti, e più fastidiose per i consumatori, che vengono segnalate
E’ dovuto principalmente, da un lato, ai blocchi di fatturazione che possono riguardare i sistemi di alcune grandi aziende del settore e, dall’altro, dalle difficoltà, dai ritardi e dagli errori di comunicazione tra i distributori locali (i soggetti che si occupano della gestione dei contatori e delle reti di elettricità, gas e acqua) e i venditori (i soggetti che fatturano i consumi e ci inviano a casa le bollette).
Il settore gas è quello che risente maggiormente del fenomeno non essendo ancora molto diffusi i contatori elettronici telegestiti (in grado di comunicare automaticamente i consumi) che i distributori installeranno da qui in avanti. E’ possibile, quindi, che, a seguito di una autolettura comunicata dal cliente o della rilevazione della lettura da parte del distributore locale o a seguito del cambio del misuratore, vengano emessi maxi conguagli che vanno a fatturare tutti i consumi non precedentemente addebitati.
La legge che prevede la riduzione da 5 a 2 anni del periodo di prescrizione per questo tipo di bollette (per tutte le informazioni potete leggere il nostro articolo Bolletta elettrica: ridotto il periodo di prescrizione) ha migliorato la situazione anche se purtroppo casi di maxi bollette continuano ad essere denunciati dai consumatori.
Maxi bolletta o conguagli, cosa fare?
Nel caso di ricezione di una maxi bolletta o di un conguaglio è fondamentale attivare il prima possibile le azioni di tutela formali e per questo gli sportelli di consumatori.it offrono assistenza, grazie ai nostri consulenti esperti in materia, per: verificare la correttezza delle letture riportate in fattura e, in caso di errori, contestarla con un reclamo scritto redatto per conto dell’assistito; gestire la pratica direttamente con l’azienda anche grazie ai canali diretti esistenti; se i consumi superano il periodo previsto per la prescrizione eccepirla e verificare lo storno degli importi non dovuti; gestire le eventuali azioni successive, in particolare le procedure di conciliazione paritetica o presso il servizio di Conciliazione dell’Autorità dell’Energia.