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L'Imu a Castelvetrano. Il Comune fornisce i chiarimenti

(fonte: Comune di Castelvetrano) - del 2012-06-12

Immagine articolo: L'Imu a Castelvetrano. Il Comune fornisce i chiarimenti

Il Sindaco comunica alla cittadinanza che  con D.L. 201/2011, convertito in L. 214/11, è stata anticipata all’01/01/12 l’entrata in vigore dell’imposta municipale propria (IMU). Tale imposta sostituisce L’ICI e l’Irpef sugli immobili non locati o non affittati. Il potere regolamentare del Comune è stato quasi completamente azzerato, le scadenze, le aliquote, le riduzioni,  le detrazioni, le esenzioni, ecc.  vengono  dettagliatamente  disciplinate con norma nazionale. Il 50 % del gettito dell’imposta ( ad eccezione della quota dovuta per l’abitazione principale)  è incassato direttamente dallo Stato. Il restante 50% viene incassato dallo Stato e “successivamente” girato ai Comuni. 

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  • Il 18 giugno 2012 è il termine ultimo per il versamento della prima rata. Tale rata è ( ex art. 12/bis del D. L. 201/11) pari al 50% dell’importo ottenuto applicando alla base imponibile le aliquote base e la detrazione previste per legge. L’aliquota base per gli immobili destinati ad abitazione principale è 0,4 %. Tale aliquota si estende anche alle pertinenze. Le pertinenze possono essere solo immobili di categoria C2, C6 o C7 e in ragione di una sola particella per ognuna di queste categorie. Dall’imposta dovuta per l’abitazione principale va sottratta la detrazione di € 200,00 con una maggiorazione di € 50,00 per ogni figlio convivente di età inferiore agli anni 26, fino ad un massimo di € 400,00.

     Per la sola imposta relativa all’abitazione principale è consentito il pagamento in tre rate al posto di due. Optando per le tre rate  le scadenze sono: 18/6/12  I rata pari al 33,33 dell’imposta; 16 settembre  II rata pari al 33,33 dell’imposta; 17/12/2012 III rata saldo del dovuto. Il pagamento si può fare solo utilizzando il modello F24 con codice tributo 3912 ( IMU  abitazione principale e pertinenze).    Immobile adibito ad abitazione principale deve essere per espressa previsione normativa solo una particella. Non è più  ammesso il comodato tra parenti per cui l’immobile utilizzato dal figlio ma di proprietà dei genitori deve pagare come seconda casa. L’aliquota base per tutti gli immobili non adibiti ad abitazione principale, per i terreni agricoli e per le aree edificabili è 0,76%.  I codici tributo  da utilizzare per il versamento sono i seguenti: 3914 – IMU terreni agricoli – quota comunale; 3915- IMU terreni agricoli – quota erariale; 3916 – IMU aree edificabili – quota comunale; 3917 – IMU aree edificabili – quota erariale; 3918 – IMU altri fabbricati- quota comunale; 3919 – Imu altri fabbricati – quota erariale. Le modalità di calcolo della base imponibile sono diverse rispetto all’ICI. Punto di partenza è la rendita catastale che va rivalutata per i  fabbricati del 5 % e per i terreni del 25% ( come per l’ICI).

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  • Sono invece cambiati i coefficienti che sono i seguenti: 160 per i fabbricati di categoria A (ad eccezione degli A10), C2, C6 e C7; 140 per i fabbricati di categoria B, C3, C4 e C5; 80 per i fabbricati di categoria A10 e D5; 60 per i fabbricati di categoria D, ad eccezione di quelli D5; 55 per i fabbricati di categoria C1; 135 per i terreni agricoli; 110 per i terreni agricoli degli imprenditori agricoli professionali ( con iscrizione obbligatoria alla previdenza agricola). P

    er informazioni più particolari ( ad es. esenzioni e agevolazioni per gli imprenditori agricoli, tassazione degli immobili strumentali, ecc.)ci si può rivolgere all’Ufficio tributi sito al piano terra della sede comunale di Via Della Rosa. 

       Il dirigente del settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse Dr. Andrea Antonino Di Como.

     Il Sindaco Avv. Felice Jr. Errante

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