Dal 1° luglio "addio" attestato di rischio cartaceo. Ecco cosa cambia
del 2015-06-28
Il 1° luglio comincia la cosiddetta dematerializzazione dei documenti assicurativi, che snellisce le procedure e semplifica il rapporto tra compagnie e assicurati.
Si tratta di una vera rivoluzione perché l’attestato di rischio ed il contrassegno (due tra i documenti più importanti in ambito assicurativo) abbandoneranno la carta e diventeranno telematici. Il primo a prendere la via digitale è l’attestato di rischio, dal 1° luglio.
In seguito, probabilmente già dal mese di ottobre 2015, la stessa sorte toccherà al contrassegno (il “tagliando” di forma quadrata che si espone sul parabrezza dell’auto per attestare che il veicolo è regolarmente coperto da assicurazione).
Come funziona?
- Questa novità è introdotta dal regolamento n.9 di IVASS (l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), che fornisce regole operative per applicare correttamente quanto disposto dall’art. 134 del Codice delle Assicurazioni private (decreto legislativo n. 209/2005), la normativa vigente. In breve, le informazioni che solitamente vengono stampate sull’attestato di rischio cartaceo sono inserite da tutte le compagnie in un’apposita banca dati elettronica nazionale gestita da IVASS.
Le verifiche da parte degli istituti di assicurazione (ad esempio, in occasione della stipula di una nuova polizza) oppure delle forze dell’ordine (ad esempio, in occasione dei controlli stradali) verranno eseguiti in modo più veloce ed efficiente, inserendo semplicemente il numero di targa del veicolo o altre chiavi di ricerca. La dematerializzazione dell’attestato è già prevista per le polizze in scadenza dal 1° luglio.
Che cos’è l’attestato di rischio?
- È il documento che indica la classe di merito (classe CU) in cui si trova l’assicurato nonché l’eventuale presenza di incidenti (sinistri) con responsabilità, avvenuti negli ultimi cinque anni. Al momento, ed ancora per pochi giorni, l’attestato è cartaceo e viene obbligatoriamente inviato dalla compagnia per posta almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza.
Quando cambia compagnia, l’assicurato è tenuto ad inviarne la copia (e, in seguito alla stipula, l’originale) alla nuova compagnia: se ciò non avviene, le conseguenze sono pesanti perché l’assicurato viene retrocesso alla classe peggiore, la 18, con conseguente aggravio del premio.
Dal 1° luglio, questa complessa procedura non sarà più necessaria: le compagnie potranno attingere queste importanti informazioni direttamente da una banca dati nazionale, senza bisogno del documento cartaceo, e l’assicurato sarà liberato dall’obbligo di inviare l’attestato. Tutto sarà più comodo e veloce