Cani che abbiano, tra diritti, sentenze e la normale tolleranza nel rispetto della quiete pubblica
(fonte: https://www.maxizoo.it/blog/un-cane-che-abbaia-e-disturbo-della-quiete-pubblica/) - del 2018-06-26

Dopo i dubbi espressi dal nostro lettore, che ci aveva scritto sul problema dei cani nei luoghi di villeggiatura che abbaiano e disturbano la quiete (clicca qui per leggere l'articolo), abbiamo raccolto alcune informazioni per cercare di capire, da un punto di vista normativo, come si può agire.

Abbaiare è un diritto esistenziale di un cane: c’è una sentenza della Corte di Cassazione che lo ha stabilito quindi se il cane, talvolta, abbaia anche rumorosamente non si può configurare il reato di disturbo della quiete pubblica. Tuttavia può capitare che i vicini si lamentino del cane che abbaia, minacciando denunce per disturbo del riposo: è davvero possibile? Quando si tratta davvero di disturbo della quiete pubblica e quando invece si supera la soglia della normale tollerabilità?
La norma che regola il reato di disturbo della quiete pubblica è l’art. 659 del Codice Penale relativo al disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. Riguarda i cani che abbiano ma anche qualunque tipo di schiamazzo o rumore, e recita: “chiunque mediante schiamazzi o rumori, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, è punito con l’arresto fino a tre mesi” o con un’ammenda fino a 300 euro. In questo caso si tratta di un reato penale.

Possono poi esserci specifici regolamenti locali di Polizia Urbana del comune di residenza che normano ulteriormente questa materie, e c’è poi il caso in cui un rumore molesto, compreso l’abbaiare di un cane, disturba uno solo o un numero ristretto di persone: in questo caso non si tratta della cosiddetta quiete pubblica e si rientra nel Codice Civile.
La legge tuttavia non è chiara circa il livello di rumore oltre il quale si disturba veramente qualcuno né tantomeno fissa una fascia oraria all’interno della quale o oltre la quale c’è un effettiva azione di disturbo. Il Codice Civile parla di soglia di normale tollerabilità, che dipende dalla tipologia dei luoghi e dal rumore di fondo medio che vi si riscontra. Per esempio: in una zona traffica nel centro di una città il rumore di fondo medio sarà superiore a quello di una zona isolata, per esempio di campagna. La soglia di normale tollerabilità è fissata entro i 3 decibel dal rumore di fondo medio: questo significa che il limite massimo accettabile di incremento di rumore è appunto di 3 decibel rispetto alla media e che per dimostrare che l’abbaiare di un cane rappresenti una forma di disturbo, individuale o pubblica, occorre dimostrare che superi questa soglia di 3 decibel attraverso una valutazione tecnica con strumenti idonei.
Se davvero il cane che abbia arreca disturbo c’è poi da capire cosa rischia il proprietario. Le possibilità sono sostanzialmente 2. Se il cane disturba un solo soggetto, per esempio il vicino di casa, si tratta di una causa civile e il giudice imporrà al proprietario del cane di far cessare i rumori ed eventualmente risarcire i danni non patrimoniali arrecati dall’animale. Se invece il cane che abbaia disturba più persone, per esempio l’intero vicinato o il quartiere, si tratta di un’azione penale per il reato appunto di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone con la possibilità anche di reclusione in carcere.
La riforma del diritto condominiale ha escluso la possibilità che il regolamento preveda il divieto di detenere animali in casa (fatto salvo che il regolamento non sia approvato all’unanimità). Tuttavia ciò non esclude che il proprietario di un animale non debba ridurre al minimo le occasioni e le cause di disturbo agli altri condomini. Questo principio vale anche nel caso di proprietari che vivono in abitazioni singole. In entrambi i casi questo non significa impedire all’animale di abbaiare (per esempio il collare antiabbaio potrebbe essere considerato lesivo dei diritti dell’animale) ma ridurre al minimo le occasioni in cui il cane possa abbaiare insistentemente e, perciò, arrecare disturbo.
Per esempio lasciare da soli i cani in casa o nel cortile o giardino dell’abitazione con la conseguenza di farli abbaiare in modo continuativo seppur intermittente non è un comportamento diligente e scrupoloso al punto da evitare di arrecare disturbo ai vicini. Non solo: la causa, civile o penale, potrebbe scattare anche se il cane non abbaia ma risulta lasciato da solo per un numero eccessivo di ore durante il giorno.
Insomma, la legge è chiara ma non impone limiti certi e, come sempre, quello che conta è il modo in cui si educa e si accudisce l’animale. Un cane a cui si dedicano le giuste attenzioni, che non è lasciato troppe ore da solo, che è stato correttamente educato e abituato a relazionarsi con le persone e che abbaia come è fisiologico che faccia secondo la sua natura non farà incorrere il suo proprietario nel reato di disturbo del riposo individuale o collettivo e, qualora uno o più vicini muovessero tale accusa, se ne potrebbe dimostrare l’infondatezza.