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Canone Rai. Le controversie di competenza del giudice tributario: sentenze riguardanti il pagamento

di: Antonino Pernice - del 2020-05-18

Immagine articolo: Canone Rai. Le controversie di competenza del giudice tributario: sentenze riguardanti il pagamento

Il canone Rai è spesso sotto accusa da parte degli utenti, per la possibile abolizione a partire del 2020. Nell'immaginario collettivo, è probabilmente una delle tasse più odiate e mal digerite dalla popolazione italiana. Sono tante le sentenze che hanno fatto giurisprudenza a riguardo: ne parliamo nell'articolo proposto ai lettori di Castelvetranonews da Antonino Pernice, sulle controversie di competenza del giudice tributario, che riportiamo di seguito.

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  • Secondo la Cassazione civile, sez. un., 18/09/2006, n.20068, Il “canone di abbonamento” alle radioaudizioni e alla televisione, ha natura di prestazione tributaria, fondata sulla legge.

    Pertanto, le controversie relative, instaurate successivamente all’entrata in vigore della legge 448/2001, che ha modificato l’art. 2 d.lg. 546/1992 (devolvendo al giudice tributario le controversie di natura tributaria in precedenza attribuite al Giudice ordinario) sono attribuite alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie.

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  • Secondo la Comm. Trib. Prov.le Milano, sez. XLVI, 08/07/2016, n.6074, l’omesso pagamento della cartella esattoriale avente ad oggetto il pagamento del canone radiotelevisivo comporta l’insorgere di una controversia appartenente alla Commissione Tributaria, perché si tratta di un corrispettivo dovuto all’A.F. sul presupposto della sua riconducibilità ad una manifestazione di capacità contributiva.

    LA RICHIESTA OSCURAMENTO CANALI RAI NON SONO CAUSA DI ESTINZIONE DELL’OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL CANONE

    Secondo la Cassazione civile, sez. VI, 02/02/2016, n.1922, se il contribuente chiede l’oscuramento dei canali Rai non si estingue l’obbligo di pagamento del canone previsti dall’art. 10 del R.D. 246/1938, perché il canone è una prestazione tributaria fondata sulla legge e non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio.

    LA FALSIFICAZIONE BOLLETTINI PAGAMENTO CANONE RAI NON COSTITUISCE PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO

    Secondo la Cassazione penale sez. V, 14/11/2016, n.4852, la falsificazione dei bollettini di pagamento del canone RAI, non rientra nella causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis del c.p. 

    LA CARTELLA DI PAGAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO CANONE RAI NON DEVE ESSERE PRECEDUTA DA AVVISO BONARIO

    Secondo l Cassazione civile sez. trib., 09/05/2018, n.11051, la notifica della cartella di pagamento per omesso pagamento del canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo pubblico non deve essere preceduta dal cd. avviso bonario.

    Ai sensi degli artt. 6 e 7 della legge 212/2000, l’avviso bonario è necessario soltanto per le cartelle emesse a seguito di controllo della dichiarazione del contribuente, quando sussistano rilevanti incertezze su aspetti importanti della stessa, mentre l’obbligo di pagamento di detto canone deriva dalla mera detenzione di un apparecchio idoneo alla ricezione di qualsiasi emittente radiofonica o televisiva.

    PRESCRIZIONE DEL CANONE RAI

    Secondo la Cassazione, sent. n. 18432/2005, il canone RAI si considera prescritto dopo 10 anni a partire dalla fine di gennaio dell’anno in cui sarebbe dovuto essere corrisposto.

    Pertanto, la richiesta di arretrati non potrà spingersi oltre i 10 anni anteriori. Infatti, sebbene il codice civile stabilisca che tutto ciò che deve essere pagato almeno una volta all’anno (o per periodi più brevi) si prescrive in cinque anni, la giurisprudenza ha da sempre riconosciuto al canone Rai la natura di imposta e, come tale, ne segue la disciplina, ivi compreso per quanto riguarda la più lunga prescrizione di dieci anni (termine di prescrizione ordinario).

    Ai sensi dell’art.2934 c.c. (estinzione dei diritti) ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.  Secondo l’art.2935 c.c. (decorrenza della prescrizione) la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

    Ai sensi dell’art.2946 c.c. (prescrizione ordinaria) salvi i casi in cui la legge dispone diversamente i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di 10 anni. Secondo la Comm. Trib. Prov.le Foggia, sez. IV, 05/02/2018, n.104, in base alla tesi ermeneutica prevalente, il credito erariale per la riscossione delle imposte è soggetto all’ordinano termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., e non al termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948 c.c..

    Questo, perché la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.  Tale principio è pacificamente applicabile alle imposte IRPEF, IRAP, IVA e canone Rai. 

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