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Tar Sicilia: "Il Tribunale di Partanna deve continuare ad esistere. No al trasferimento a Castelvetrano"

il testo della sentenza

di: Sergio Barbera - del 2012-01-20

Immagine articolo: Tar Sicilia: "Il Tribunale di Partanna deve continuare ad esistere. No al trasferimento a Castelvetrano"

Con la sentenza n. 2618/2011 il Tar Sicilia ha annullato il decreto n. 88/2011 del Presidente del Tribunale di Marsala con cui veniva stabilito che, a far data dal 4 ottobre 2011,  tutte le cause di natura civile e penale incardinate presso la Sez. distaccata di Partanna venissero trattate presso la vicina Sez. distaccata di Castelvetrano.

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  • La sentenza, partendo da un’autentica interpretazione del combinato disposto degli artt. 48 ter e 48 quinquies dell’ordinamento giudiziario, ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse stato emesso non per esigenze “particolari” (come richiede l’art. 48 quinquies cit.) ma per esigenze “generali e strutturali”, legate cioè alla “scarso carico di processi”.

    Tale circostanza fattuale, avrebbe secondo il TAR, indotto il Presidente del Tribunale ad effettuare una modifica che, sebbene transitoria, la legge non gli consente. Solo il Ministero della Giustizia di concerto con Ministro del Tesoro (previo parere del Consiglio dei Ministri) può effettuare un trasferimento omnicomprensivo di tale portata. 

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  • Di seguito vengono riproposti i punti nevralgici della sentenza: 

    ad avviso del collegio, l’ampio riferimento ai “processi civili e penali in atto pendenti” e ai  “procedimenti cautelari, possessori e quasi - possessori, (a)gli affari del giudice tutelare,  (a)i decreti ingiuntivi, (al)le convalide di T.S.O. ed (a)i procedimenti esecutivi mobiliari”  accompagnato dalla espressione conclusiva “ogni altro affare civile e penale”, vale a dire alla  totalità degli affari giudiziari, conduce alla conclusione che si tratta di un provvedimento, con il  quale è stata soppressa di fatto la sezione staccata di Partanna. Il provvedimento impugnato ha, infatti, fatto riferimento non a singoli “gruppi omogenei di  procedimenti” (come previsto dall’art. 48 quinquies), tali secondo una suddivisione per materia  (o altro criterio che consenta comunque di distinguere una parte dal tutto), ma, genericamente ed  omnicomprensivamente, a tutti quelli civili e penali, pendenti e sopravvenienti” 

    “Nel caso di specie sono stati trasferiti, per esigenze non particolari ma  generali e strutturali, gruppi non omogenei di cause”  (…..) 

    “il provvedimento in esame è motivato non in relazione a fattori temporalmente  contingenti, ma a circostanze strutturali: la già richiamata “modesta”  situazione quantitativa dei carichi di lavoro della sezione staccata di  Partanna”. 

    “Il provvedimento impugnato, come detto, ha trasferito non singoli gruppi  omogenei di procedimenti, identificati, ad esempio, sulla base dell’oggetto,  della materia o della natura della controversia, come previsto dall’art. 48  quinquies, ma indistintamente tutti quelli sia civili, che penali, pendenti e  sopravvenienti”. 

    Sulla base di tali (principali) motivazioni, il Collegio giudicante ha così salvato il presidio di  Partanna, nel pieno rispetto della vigente normativa ed a discapito della riorganizzazione della  giustizia, spesso resa necessaria a causa della crisi economica e dei costi insostenibili.

    Probabile il  ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativa siciliana.

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