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L'AIFI Sicilia sulle figure dei massofisioterapista e dei terapisti della riabilitazione

di: Comunicato stampa Polizia - del 2013-06-22

Immagine articolo: L'AIFI Sicilia sulle figure dei massofisioterapista e dei terapisti della riabilitazione

(ph. blogsicilia.it)

L'AIFI, a proposito di inesattezze attribuite all'AIMFI, cita il D.lgs. 502/92 e casualmente dimentica sistematicamente da vent'anni di citare il D.lgs 517/93 modificativo del 502/92 che ha permesso non solo al massofisioterapista ma pure ai terapisti della riabilitazione di continuare ad essere attualmente formati nell'ambito della formazione professionale presso strutture private accreditate.

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  • La legge 42/99 (terza riforma sanitaria) ha disciplinato innovativamente e nei confronti di tutte le professioni il passaggio dal vecchio ordinamento al nuovo, fondato (il nuovo ordinamento non il vecchio) ormai sul previo conseguimento del diploma universitario. Il vecchio ordinamento, ad oggi, non è stato abrogato. Tant'è vero che nello specifico caso del massofisioterapista la legge 42/99 non rende inefficaci né illegittimi i titoli conseguiti dopo il 1999: a dirlo sono i Giudici del Consiglio di Stato nella sentenza 3218/2011 pagina 14.

    Le sentenze 3218/2011 e 4476/2003 del Consiglio di Stato hanno spiegato in modo eloquente che la vigenza del doppio canale formativo o sistema binario affonda le sue radici nella stessa Carta Costituzionale riportando numerose sentenze della Corte Costituzionale a difesa della formazione professionale a cui appartiene anche il massofisioterapista. Il richiamo della sentenza del Consiglio di Stato 5225/2007 da parte dell'AIFI ne denota la parzialità del contenuto riportato in quanto non cita la pagina 7 della sentenza in questione:

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  • "Non essendo però intervenuto un provvedimento di individuazione della figura del massofisioterapista come una di quelle da riordinare, né essendo intervenuti provvedimenti di riordino del relativo corso di formazione o di esplicita soppressione, la relativa figura in sostanza è rimasta ordinata nei termini del vecchio ordinamento, con conseguente conservazione dei relativi corsi di formazione." Quando l'AIFI fa riferimento al DPCM 26.07.2011 dimentica che una settimana prima la Corte Costituzionale con sentenza 230/2011 aveva sancito la vigenza della legge 403/71.

    Ora, è palese che una fonte secondaria per rango quale è il DPCM 26.07.2011 non possa abrogarne una di rango superiore come lo è la legge 403/71 emanata dal Parlamento, oltre al fatto che il DPCM 26.07.2011 creerebbe discriminazione, anche per questa motivazione non si ha più notizia delle procedure avviate. Tuttavia la nota dell'AIFI, che ringraziamo per lo spunto, cita il CCNL del 9.4.1999 del comparto sanità dove la figura del massofisioterapista è posta ad esaurimento. Il codice civile definisce il contratto e le motivazioni di nullità di un contratto. Il CCNL del 9.4.1999 è nullo nella fattispecie in cui attesta una falsa verità, ovvero: la figura del massofisioterapista è posta ad esaurimento.

    E' lapalissiano che ad oggi la figura del massofisioterapista non è ad esaurimento (le sentenze citate lo dimostrano): a maggior ragione non lo era nemmeno allora. Le sentenze ricordate dall'AIFI, la 491/2012 del Consiglio di Stato fa riferimento alla differenza tra un percorso universitario ed uno di formazione professionale e l'assegnazione di una categoria lavorativa alla dipendente. La sentenza Tar campania 8050/2012 , il cui rango non è superiore alle sentenze del Consiglio di Stato o della Corte Costituzionale, Un'altro abbaglio dell'AIFI è il riferimento al D.P.R 13.12.2010 in cui l'AIFI attribuisce la cancellazione del "mansionario" dei massofisioterapisti.

    Se così fosse non si comprenderebbe il perché nella sentenza Tar Umbria n.5 2010, che l'AIFI ha perso ed ha chiesto il ricorso al Consiglio di Stato, viene citata la legge 403/71 ed il D.M. 7.9.1976 riguardante il profilo giuridico del massofisioterapista. Lo scorso anno anche la sentenza del Tar del Lazio n.6803/2012 ha ricordato la vigenza della legge 403/71 e dello stesso D.M. 7.9.1976. Inoltre, la sentenza appena citata, alla pagina 3 "afferma che la figura del massofisioterapista non è stata soppressa né riassorbita in altra figura professionale".

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    Effeviauto 6 gennaio 2025