Marinella, deposito rifiuti in struttura confiscata, istanza di annullamento dell’ordinanza sindacale
di: Redazione - del 2026-06-15

Un nostro lettore, l’Avvocato Antonino Leggio, ha trasmesso una formale richiesta di annullamento in autotutela dell’Ordinanza Sindacale n. 31 del 13 giugno 2026, evidenziando una serie di presunte criticità sotto il profilo ambientale, della sicurezza e della legittimità del provvedimento adottato.

"Con riferimento all’ordinanza sindacale n. 31 del 13 giugno 2026 si rilevano diverse criticità e violazioni delle norme in materia ambientale. In particolare ai sensi dell’art. 185 bis del D.LGs 3 aprile 2006 n. 152 per deposito controllato o temporaneo si intende ogni raggruppamento di rifiuti , effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti e non come prevede l’ordinanza depositati da diversi ed indefiniti “operatori economici” di Marinella.
La norma, poi, prevede precise condizioni relative alla quantità e qualità dei rifiuti, al tempo di giacenza, alla organizzazione tipologica del materiale ed al rispetto delle norme tecniche elencate nel DLgs n. 152/06.
In difetto, anche di uno solo dei requisiti menzionati, il deposito viene considerato:

• deposito preliminare, se il collocamento di rifiuti è prodromico ad una operazione di smaltimento che, in assenza di autorizzazione o comunicazione, è sanzionato penalmente dal DLgs n. 152/06 art. 256 c.1
• messa in riserva, se il materiale è in attesa di essere avviato a operazioni di recupero che, trattandosi di fase di gestione dei rifiuti , richiede il titolo autorizzativo la cui mancanza integra il reato previsto dal DLgs n. 152/06 art. 256 c.1
• deposito incontrollato o abbandono, quando i rifiuti non siano destinati a operazioni di smaltimento o di recupero . Tale condotta è sanzionata come illecito amministrativo se posta in essere da un privato e come reato contravvenzionale se tenuta da un responsabile di ente o impresa.
Quanto sopra salvo che non venga ipotizzato il reato di discarica abusiva ex art. 256 c. 3 DLgs n. 152/06. Nel caso di specie non può essere affidata agli operatori economici di Selinunte, impersonalmente, la custodia dell’immobile, la sua sanificazione e l’eliminazione delle emissioni odorigene, ma è il Comune ad avere la responsabilità legale dell’attività che si svolge nell’immobile oggetto dell’ordinanza sindacale. Per di più vanno considerate le condizioni statiche dell’immobile privo di sicurezza che trovasi abbandonato da oltre dieci anni e che in passato è stato interessato da crolli delle parti esterne con diversi interventi dei Vigili del Fuoco di Castelvetrano.
E’ noto, infatti, che la costruzione dell’edificio è stata interrotta per la confisca giudiziaria e che oggi è rimasto un vero e proprio cantiere in stato precario a cui si dovrebbe accedere con elmetto protettivo e scarpe antiinfortunistiche. Va infine tenuto conto che l’edificio è assolutamente privo di protezione nella parte superiore, pertanto se l’accesso verrà lasciato senza alcun controllo, chiunque potrà salire sul lastrico solare correndo il rischio di precipitare giù. Per quanto sopra si chiede la immediata revoca in autotutela dell’ordinanza emessa, con avvertimento che, in mancanza,verranno informate le autorità sanitarie e di pubblica sicurezza competenti per le violazioni delle norme ambientali, sanitarie ed urbanistiche oltre che la Procura della Repubblica per gli eventuali reati che dovessero essere ravvisati".

















