Casa vuota? Ecco come risparmiare sulle tasse rispettando la legge
di: Antonino Pernice - del 2016-12-21
La tassa sui rifiuti si deve versare periodicamente, anno per anno e si fonda sulla produzione dei rifiuti che contraddistingue una normale abitazione.
Gli elementi che caratterizzano l’ammontare della tassa sui rifiuti sono:
- il numero dei residenti, cioè del nucleo familiare che vive nella casa in questione;
- la superficie abitativa della stessa.
Per calcolare l’importo dovuto occorre tenere conto di tali elementi, ma, occorre guardare anche cosa prevedono i regolamenti comunali interessati.
Vediamo cosa succede se la casa non è abitata.
Si premette che:
- la Tari è stata istituita, ed è attualmente disciplinata, dalla cosiddetta Legge di stabilità del 2014 (Art. 1, co.639 e 641 Legge 147/2013), approvata alla fine del 2013, secondo la quale, il presupposto di questa tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- la citata Legge 147/2013 prevede, altresì, la possibilità, per i comuni, di stabilire esenzioni o riduzioni tariffarie della Tari, in alcuni casi specifici. Infatti, l’art.1, comma 659 Legge 147/2013, prevede che “Il comune con regolamento di cui all'art.52 D.Lgs. n.446 del 15.12.1997, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altrouso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti aduso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo.”, oppure in tutti gli altri casi ritenuti opportuni dallo stesso comune. Infatti, l’art. 1, comma 660 Legge 147/2013, prevede che “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'art.52, D.Lgs. n.446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a)ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.”;
- la giurisprudenza, più di una volta, ha affermato di riconoscere l’applicazione della tassa sui rifiuti, in tutti i casi ed indipendentemente dall’occupazione o meno dell’immobile tassato.
Ad esempio, la Cassazione, con ordinanza n.18022/2013, ha ritenuto legittima la pretesa del Comune di Bologna di applicare la tassa sui rifiuti ad un appartamento inutilizzato (In tal senso Cassazione sent. n. 16785/2002 – 9920/2003 – 22770/2009 – 1850/2010), rispetto alle quali, quelle contrarie, rappresentano una vera e propria eccezione.
Lo stesso Istituto per la finanza e l’economia locale (IFEL), organo che fa riferimento all’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) ha precisato, in una nota del settembre del 2014, che la Tari è applicabile e dovuta sugli immobili, purché siano potenzialmente in grado di produrre dei rifiuti e quindi a prescindere dall’occupazione o meno degli stessi.
In senso contrario, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (nel 2013) ha raccomandato i comuni italiani di non applicare la tassa sui rifiuti agli immobili vuoti e privi degli allacciamenti alle varie forniture (acqua, luce gas).
Ciò premesso, bisogna dire che molti Comuni sono dell’orientamento di non applicare la TARSU sugli immobili vuoti, non occupati e privi degli allacciamenti.
Quindi, per essere sicuri di ciò, occorre consultare e verificare cosa prevede il regolamento del Comune interessato, consultando il sito internet dello stesso, oppure recandosi presso la sede istituzionale del medesimo per acquisire tutte le informazioni in merito.