Campobello, due negozi di ottica troppo vicini. Ecco cosa ha stabilito la giustizia amministrativa
di: Elio Indelicato - del 2014-12-08
E’ illegittima l’apertura di un esercizio di ottica senza il rispetto delle distanze tra esercizi e del rapporto con il numero di abitanti. Lo ha stabilito il C.G.A. di Palermo, recependo una pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea dallo stesso CGA investita della questione.
La querelle nasce a Campobello di Mazara alla fine del 2009, allorquando l’Ottica New Line di Vincenzo Accardi ha impugnato l’autorizzazione comunale rilasciata dal Comune di Campobello di Mazara in favore della Fotottica Media Vision di Luppino che, secondo la ricorrente, era stata concessa in violazione della legge regionale del 2004 che detta i limiti, quantitativi e di distanza, per l’apertura dei nuovi esercizi di ottica.
Adesso il C.G.A. di Palermo, Organo supremo di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, ribaltando una precedente sentenza del TAR Palermo, che aveva dato ragione agli appellati sulla scorta della vigenza del decreto Bersani, ha disapplicato di fatto tale decreto ed ha sancito la prevalenza della esigenza di tutela del diritto alla salute, interessato dall’attività degli ottici, rispetto a quello della libertà di concorrenza.
In buona sostanza, gli ottici risultano in questo modo accomunati, per taluni aspetti, alle farmacie, per le quali sono previsti limiti quantitativi e di distanza.
L’avvocato Fabrizio Genco, Legale del titolare dell’esercizio appellante, che ha seguito tutti i gradi di giudizio, dichiara: “La sentenza costituisce un precedente assoluto e sancisce la piena vigenza della normativa regionale dettata dalla L.R. n.12/2004 e dei limiti quantitativi e di dislocazione degli esercizi di ottica all’interno dei Comuni dalla stessa previsti; il Consiglio di Giustizia e la Corte di Giustizia Europea hanno, per la prima volta, affermato come, nel bilanciamento tra i diritti costituzionalmente garantiti alla salute e alla libertà di stabilimento, debba essere data preminenza al primo, in considerazione della peculiarità dell’attività degli ottici, che involge con certezza anche la salute degli utenti.
La sentenza non potrà che produrre effetti sull’intero territorio regionale, dal momento che potrebbe comportare la adozione di provvedimenti in autotutela”.