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Campobello, strada melmosa causò caduta di un signore. Comune condannato a risarcire

del 2015-07-16

Immagine articolo: Campobello, strada melmosa causò caduta di un signore. Comune condannato a risarcire

Scivola a causa del fondo stradale melmoso per le piogge. Il Tribunale condanna il Comune di Campobello ad un risarcimento di 14.000 euro.  

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  • Il 27 ottobre del 2012, alle ore 12,45, P.O.S, di 51 anni di Mazara del Vallo, si trovava a percorrere a piedi l’incrocio tra la via Rina Di Benedetto e la Via C.B , quando finiva a terra rovinosamente a causa di fanghiglia sul manto stradale sterrato, al momento del sopralluogo melmoso e scivoloso.

    L’uomo veniva trasportato all’Ospedale dove gli veniva diagnosticata la frattura della gamba destra. Dopo una lunga degenza e la riabilitazione gli veniva riconosciuto dal CTU nominato dal Tribunale un danno biologico del 7%, oltre all’invalidità parziale.

    In particolare, dalla relazione peritale, si evince che l’infortunato ha riportato lesioni eziologicamente compatibili con il sinistro in esame che hanno comportato;

    - un’invalidità temporanea di 60 giorni

    - un’invalidità temporanea parziale:al 50% di giorni 50

    - e postumi menomativi dell’integrità e validità biologica nella misura complessiva del 7%.

    "Il Giudice nell’esaminare gli atti ha osservato che la strada, per quanto sterrata, si trova in pieno centro urbano, e il Comune, dice il difensore di P.O.S. l’avvocato Gianni Caracci, aveva l’obbligo di intervenire tramite regolare manutenzione e vigilanza e comunque doveva segnalare la scivolosità ch si verifica con le piogge.”

    Viene evidenziato ancora una volta, anche in questa sentenza del Tribunale di Marsala, la salvaguardia del  principio del “neminem laedere” a favore dei cittadini che restano vittime di incidenti anche in via autonoma.

    Il Giudice comunque alla luce dei fatti e dell’istruzione e dei testi che hanno asseverato la dinamica dell’incidente ha dato un concorso di colpa pari al 30% al pedone che, al di là dei fatti, visto anche l’orario, avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione.

    Da una attenta lettura della sentenza ne viene fuori il concetto che l’insidia, quale nesso eziologico nella causazione del sinistro, può essere accertata e oggetto di causa anche in pieno giorno.

    Il pedone pur avendo visto la strada sterrata e all’apparenza asciutta non poteva prevedere che posando la gamba sarebbe scivolato pesantemente per la presenza della sottostante fanghiglia non visibile e non prevedibile. Sulla somma liquidata all’attore sono stati riconosciuti gli interessi legali dalla data del sinistro e le spese legali a favore del suo difensore. Non si esclude comunque che il Comune possa appellarsi alla sentenza di primo grado che lo condanna.

    FOTO:www.juzaphoto.com

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