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Troppi debiti? Ecco come il consumatore può negoziarli

di: Avv.Marinella Amodeo - del 2015-12-11

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La crisi economica e il ricorso continuo al credito ha generato enormi debiti in capo alle famiglie italiane, che spesso si sono ritrovate nell’impossibilità di ripagare i debiti contratti. In aiuto delle famiglie è stata istituita la legge n. 3 del 2012 che si occupa della “Composizione della crisi da sovraindebitamento”.

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  • Grazie a questa legge, poco conosciuta, il consumatore e cioè il soggetto che ha contratto i debiti per scopi estranei all’attività lavorativa, può rinegoziarli sulla base di un piano di ristrutturazione del debito.

    I requisiti per poter accedere alla procedura sono:

    -    condizione effettiva di sovraindebitamento: il soggetto quindi, deve trovarsi nell’impossibilità di pagare i propri debiti con i beni che posside.

    -    I debiti devono essere stati contratti in buona fede: deve essere chiara la volontà del soggetto di aver contratto debiti che pensava di onorare, ma che per circostanze imprevedibili non ha più potuto pagare.

    -    Il soggetto deve essere un consumatore: la procedura può essere utilizzata dal soggetto che ha contratto i debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o lavorativa eventualmente svolta. In presenza di tali presupposti, il consumatore con l’ausilio dell’organismo di composizione della crisi, propone al Giudice un piano di rientro dai debiti contratti.

    La particolarità della procedura è che per essere approvata non è necessario il consenso dei creditori, ma unicamente quello del Giudice. Inoltre, per essere accettato dal Giudice, non è necessario che i debiti vengano pagati interamente, ma nella maggiore misura possibile.  

    L’organismo di composizione della crisi si occuperà di predisporre una relazione contenente le cause del sovraindebitamento, le ragioni dell’incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte ed il resoconto sulla solvibilità degli ultimi cinque anni. Inoltre dovrà esprimersi sulla fattibilità del piano rispetto alle procedure esecutive alternative.

    Il piano del consumatore deve essere un accordo migliorativo per le parti, deve, cioè, assicurare ai creditori una soddisfazione non minore rispetto a quella che otterrebbero con la liquidazione del patrimonio del debitore. A seguito dell’omologazione del piano, cioè dell’accettazione da parte del Giudice, non possono più essere cominciate procedure esecutive e quelle in atto vengono sospese.

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    Effeviauto 6 gennaio 2025