Il diritto in pillole: cosa si rischia a guidare ubriachi tra multe e sospensioni
di: Avv.Marinella Amodeo - del 2015-08-31
Il Codice della Strada, agli articoli 186 e 187, vieta la guida al soggetto che si trovi in stato di ebbrezza, e cioè al guidatore il cui tasso alcolemico sia superiore a 0,5 grammi per litro.
Le sanzioni variano a seconda della quantità di alcol presente nel sangue passando da un illecito amministrativo ad un vero e proprio reato penale. Il codice prevede 3 ipotesi, la prima costituisce un illecito amministrativo, mentre le altre due costituiscono fattispecie penalmente rilevanti la cui sanzione viene disposta a seguito di processo penale. Procediamo ad analizzarle.
1. Qualora il tasso alcolemico accertato sia superiore a 0,5 ma inferiore a 0,8 grammi per litro, l’art. 186 c.d.s. prevede il pagamento di una somma compresa tra un minimo di € 527 ad un massimo di € 2.108. Inoltre è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.
2. Qualora, invece, il tasso alcolemico accertato sia superiore a 0,8 sino al limite di 1,5 grammi per litro l’art. 186 c.d.s. prevede l’ammeda da € 800 ad € 3.200 e l’arresto fino a sei mesi. Inoltre la patente verrà sospesa per un perido che va dai sei mesi ad un anno.
3. Infine, qualora il tasso alcolemico sia superiore a 1,5 grammi per litro la legge prevede un’ammenda da € 1.500 a € 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno e la sospensione della patente di guida da uno a due anni. Inoltre, verrà disposta la confisca del veicolo sul quale il soggetto si trovava a meno che appartenga a persona diversa. In tal caso però la durata di sospensione della patente verrebbe raddoppiata.
Nel primo caso trattandosi di illecito amministrativo sanzionato dal Prefetto, il soggetto potrà presentare ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto stesso.
Nel secondo e terzo caso, trattandosi di fattispecie penali, la sanzione verrà irrogata a seguito di un vero e proprio processo penale.
Il procedimento penale si concluderà, nella maggioranza dei casi, con l’emissione di un decreto penale di condanna, con cui verrà irrogata l’ammenda comprensiva della convensione della pena detentiva che prevede € 250,00 per ogni giorno di detenzione non scontata.
Il soggetto ha facoltà di contestare il decreto penale di condanna mediante opposizione entro 15 giorni dalla notifica dello stesso. La pena pecuniaria può, inoltre, essere sostituita con il lavoro di pubblica utilità, che consiste nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività.
In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità assegnato, il Giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone, inoltre, la riduzione alla metà della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento al lavoro di pubblica utilità, il Giudice potrebbe revocare tutti i benefici concessi.