La formazione sulla sicurezza sul lavoro in Sicilia
di: Gaspare Martino - del 2014-12-04
(ph. www.sup.usl12.toscana.it)
Quanti problemi devono affrontare gli imprenditori riguardo alla formazione sulla sicurezza del proprio personale e quanti interrogativi turbano la serenità personale ed aziendale! Chi, potrà formare l’intera organizzazione garantendo la messa in regola con il decreto legislativo 81/08 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro? E i certificati rilasciati saranno validi in caso di ispezione?
Queste sono solo alcune delle domande che angosciano una impresa rispetto alla formazione sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro. Del resto non è raro che le rassicurazioni offerte alle imprese sulla validità dei corsi si sciolgano come neve al sole, alla prima verifica da parte delle istituzioni. Finalmente è stato messo un punto fermo nel complesso e non sempre chiaro, sistema di formazione obbligatoria sulla sicurezza.
L’assessorato alla Salute ha istituito un “Elenco regionale dei soggetti formatori della Regione siciliana per corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi e per lavoratori, dirigenti e preposti, ed agevolare il datore di lavoro nella scelta dei Soggetti Formatori”, come previsto dal D.A. 1619/12.
Si trova al dipartimento delle Attività sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico (DASOE) – Servizio 3 Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed è visitabile cliccando sul seguente link (http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_Elencoregionaledeisoggettiformatori).
Sono poco più di 100 (ad oggi) le organizzazioni ammesse all’interno di tale elenco ed il Decreto assessoriale 02509/13 dettaglia gli ambiti e le modalità di rilascio delle certificazioni a cui devono attenersi.
Sulle tipologie di formazione dal Decreto Assessoriale 02509/13 le aziende è bene che si affidino solo alle organizzazioni abilitate che sono state sottoposte ad una approfondita verifica di competenze e requisiti.
Quindi, attenzione! Per ciascuno dei soggetti formati, che hanno superato le verifiche finali del corso di formazione, il soggetto formatore deve rilasciare il relativo attestato che deve contenere il codice identificativo assegnato al singolo soggetto formatore dal DASOE (Codice ID), l’anno in cui si svolge l’evento formativo e la numerazione progressiva per ogni singolo attesto rilasciato.