Chiarimenti al Prefetto su assegnazione seggi maggioranza, Lentini replica a Obiettivo Città: “Questione infondata ed inutilmente posta”
di: Redazione - del 2025-04-03

Gli esponenti della lista civica Obiettivo Città, Enza Viola, attuale consigliera d'opposizione e Tommaso Bertolino hanno inviato una nota con la quale chiedono all'ufficio elettorale del Comune ed alla Prefettura chiarimenti sull'assegnazione dei seggi elettorali che secondo quanto espongono dovevano essere un numero di 10 assegnati al Sindaco vincitore delle Elezioni e non 11. Oggi giunge la replica del primo cittadino di Castelvetrano, Avv. Giovanni Lentini: "La questione posta sull'attribuzione dei seggi in Consiglio Comunale non solo è, a mio avviso, infondata nel merito, ma è inutilmente posta.
Infatti l'attribuzione dei seggi è fatta dalla commissione elettorale presieduta da un magistrato del Tribunale di Marsala.
Tale decisione può essere impugnata entro trenta giorni avanti il TAR. Il suddetto termine è abbondantemente decorso senza che nessuno abbia impugnato la proclamazione e la stessa non può essere revocata in autotutela da nessuna Autorità".

Secondo la vigente legge elettorale l’attribuzione del premio di maggioranza alla lista o al gruppo di liste collegate al sindaco proclamato eletto nei comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti è normata dall’art. 4 comma 6 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35. Tale disposizione stabilisce che alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato sindaco proclamato eletto dovrà essere attribuito il 60% dei seggi mentre la restante quota del 40%, disciplinata sempre dall’art. 4 commi 3, 3 ter, 7 e 7-bis della legge regionale medesima, sarà da attribuire alle liste di minoranza secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.
Che conseguenzialmente, tenuto conto degli effetti determinati dalla Sentenza n. 61/2022 i seggi relativi al premio di maggioranza da assegnare alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato sindaco “LENTINI” proclamato eletto risultano in numero di 10 e non in numero di 11, cosi come riportato nella TABELLA A) allegata alla Circolare Prot. n. 8485 del 18.05.2022 del Dipartimento Autonomie Locali – Regione Sicilia -

Va da sè, ancorchè riferito al concetto di PREMIO di MAGGIORANZA relativo alla fattispecie della lista o al gruppo di liste collegate al candidato sindaco proclamato eletto nei comuni superiori a 15mila abitanti, che il numero di consiglieri comunali quale quota del 60% dei seggi da attribuire per la composizione dei consigli comunali nei comuni da 10.001 a 30.000 abitanti, in puntale adesione all’orientamento della Corte Costituzionale è determinato in numero di 10 (quota del 60% con arrotondamento per eccesso a garanzia della governabilità dell’Ente) e non in 11 consiglieri comunali corrispondenti invece ad una quota maggiore del 60% e più precisamente pari al 68,8%.
