Lettera al direttore, "Nomina supplente vice Sindaco in contrasto con l'Art. 31 dello Statuto". La replica del Sindaco Lentini
di: Stelio Manuele - del 2024-12-23
Riceviamo e pubblichiamo la nota di Stelio Manuele in merito alla querelle per la nomina temporanea che ha sollevato non poche polemiche, ne avevamo parlato nel precedente articolo. Di seguito la lettera al Direttore del Dott. Stelio Manuele:
"Caro direttore, in questi giorni sui media sta montando una polemica in ordine al fatto che il Sindaco Lentini avrebbe emanato un decreto (non determina, come detto da qualcuno, che è un provvedimento di competenza dei dirigenti o funzionari apicali, non del Sindaco) con il quale avrebbe nominato, per l'assenza in contemporanea di Sindaco e V.Sindaco, un "supplente" V. Sindaco nella persona di un assessore che non è quello più anziano per età. Le molte critiche sono dirette alla circostanza che Castelvetrano avrebbe in contemporanea due V. Sindaci, in contrasto del dettato dell'art. 31 dello Statuto, amministratori che, peraltro, godrebbero di una maggiorazione della indennità di carica.
Francamente, se, effettivamente, il Sindaco ha nominato con suo provvedimento un secondo Vice Sindaco "supplente" nutro, sul piano giuridico delle forti perplessità su tale atto per diversi profili alla luce del disposto dei primo e secondo comma dell'art.31 dello Statuto del Comune, che sostanzia la fonte regolatrice dell' organizzazione dell'ente ed, in particolare specifica le funzioni degli organi (Sindaco, Giunta, Consiglio, Dirigenza).
L'art. 31 primo comma stabilisce che il Sindaco nomina un V.Sindaco, e non prevede nè consente affatto al Sindaco la nomina di un secondo V.Sindaco "supplente" anche perche' il combinato disposto del primo e secondo comma, per i casi di assenza contemporanea di Sindaco e V. Sindaco, detta un sistema di regole completo per garantire una sicura funzionalità nella attribuzione ad un assessore delle funzioni supplenti del Sindaco in tutte le varie fattispecie che si possono verificare.
Posto, senza dubbio, che lo Statuto non consente la nomina di un secondo V. Sindaco, e, quindi, il decreto di nomina di un tale organo, anche se chiamato supplente, appare in contrasto con l'art.31 dello Statuto.
Va osservato, inoltre, ed in ogni caso che il decreto è inutile perchè le regole del sistema di sostituzione del Sindaco e Vice, dettato dallo Statuto, consente ex lege (senza necessità alcuna di provvedimento formale speciale) di assicurare il regolare esercizio delle funzioni del Sindaco assente, anche in contemporanea, con il V. Sindaco.
Infatti, la norma statutaria al comma due stabilisce che in caso di assenza del Sindaco e del V.Sindaco, le funzioni Sindacali sono attribuite all'assessore più anziano d'età, ed in caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo, ovviamente, le funzioni sono assegnate all'assessore che segue in ordine di età .
In conclusione, anche se in contemporanea c'è l'assenza di Sindaco, V. Sindaco, ed Assessore Anziano, per Statuto, senza provvedimento alcuno, che sarebbe contro lo Statuto, le funzioni competono automaticamente, a scalare, all' Assessore piu' anziano di età. La questione sui due V. Sindaci posta sui social da molti cittadini non è certo di poco conto ed, a mio avviso, merita un chiarimento in ordine alla certezza giuridica sull'individuazione del soggetto, fra gli assessori in carica, cui compete in un certo periodo di tempo l'esercizio delle funzioni del Sindaco.
Primo per evitare che una nomina non legittima possa spostare l'ambito di responsabilità che competono al Sindaco in capo ad un soggetto che sarebbe incompetente per Statuto secondo, nel caso fosse pagata una indennità indebitamente maggiorata, il verificarsi di un danno erariale".
Giunge alla nostra redazione la replica del primo cittadino di Castelvetrano, Avv. Giovanni Lentini: "La tesi di Stelio Manuele è errata poiché non considera che la norma statutaria che automaticamente prevede l'assunzione da parte dell'assessore anziano della funzione di vicesindaco è una norma di salvaguardia ma non inibisce al sindaco di attribuire nella temporanea assenza del vicesindaco tale funzione ad un assessore di sua scelta rientrando tale facoltà nel suo potere ex art 46 del dlt 267/2000
Non si capisce poi di quale danno erariale si parla stante che tale funzione non dà luogo ad alcun costo aggiuntivo"