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La Prefettura indica le norme di svolgimento dei comizi e delle altre manifestazioni elettorali

(fonte: Marsalace.it) - del 2012-05-02

Immagine articolo: La Prefettura indica le norme di svolgimento dei comizi e delle altre manifestazioni elettorali

(ph. sansalvoinpiazza.it)

Lo scorso 26 aprile, alle ore 11,30, negli uffici della Prefettura di Trapani si è tenuto un incontro tra i rappresentanti dei gruppi e dei partiti politici che partecipano alle competizioni elettorali del 6 e 7 maggio prossimo, per le elezioni dei sindaci e dei Consigli comunali di Alcamo, Calatafimi - Segesta, Castelvetrano, Erice, Marsala, Petrosino e Trapani. Erano presenti i rappresentanti delle Forze dell'Ordine.

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  • Oggetto della riunione, stabilire una linea di intesa sulle modalità di svolgimento dei comizi e delle altre manifestazioni e garantire, conseguentemente, che queste si svolgano, in piena libertà, senza turbare l'ordine pubblico tutelando l'esigenza di un civile confronto. L'incontro è stato presieduto dal Prefetto S. E. Marilisa Magno assistita dal dirigente dell'Ufficio Elettorale Provinciale, Tommaso Mondello. Si è deciso, innanzitutto, sulla necessità che il confronto politico in quest'ultima fase prima delle votazioni, si svolga in un clima di serena e civile dialettica democratica.

    Venerdì 4 maggio, ultimo giorno utile per i comizi, gli stessi sono conseguiti fino alle ore 24. Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione e comunque vietata qualsiasi forma di propaganda, come tra l'altro previsto dal Garante per la Radio Diffusione e l'Editoria. I comizi e le manifestazioni potranno essere tenuti in qualsiasi via o piazza, purché non comportino ostacolo al traffico e non turbino la quiete dei luoghi di cura. Si è concordato altresì sul divieto di tenere manifestazione nei pressi delle caserme o delle scuole durante le lezioni. Tali limitazioni saranno stabilite in ciascun comune dal sindaco d'intesa con gli Organi di Polizia ed i rappresentanti dei partiti politici interessati.

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  • Al fine di potere fruire equamente delle piazze e delle località disponibili, i rappresentanti dei partiti dovranno darne avviso ai sindaci dei rispettivi Comuni i quali disporranno che sulla comunicazione venga immediatamente apposto, dal personale dipendente, giorno, ora e minuti della presentazione. Disporranno altresì, che copia dell'avviso di comizio venga tempestivamente trasmessa agli organi di Polizia locali (carabinieri e/o Polizia di Stato).

    Per quanto concerne la sera di venerdì 4 maggio, per i preavvisi di comizi da tenersi nella stessa piazza o località dalle ore 21 alle 24, l'ordine dei comizi medesimi verrà stabilito tramite sorteggio, da effettuarsi entro le ore 12 del 2 maggio , a cura dell'Autorità comunale, alla presenza dei rappresentanti dei partiti preventivamente avvertiti dalla medesima autorità. L'esito del sorteggio dovrà essere comunicato, a cura del sindaco, ai competenti Organi di Polizia.

    I rappresentanti dei partiti concordano che ciascun comizio non potrà avere durata superiore ad un'ora a decorrere dall'ora di inizio comunicata al sindaco. Tale limitazione vale soltanto per i giorni in cui nella stessa piazza o località sono previsti più comizi indetti da partiti diversi. Tra un comizio e l'altro deve trascorrere un intervallo di tempo di almeno 15 minuti; i comizi non dovranno essere svolti contestualmente in località limitrofe, in modo da evitare reciproci disturbi.

    Per la propaganda elettorale si richiamano le disposizioni di legge 04/04 1956 n. 212 e della legge 24/04/1975 n. 130, nonché per quella diffusa dalle emittenti radio televisive, della carta stampata, la legge n. 515/'93. Sono assolutamente vietate le fiaccolate con torce od altri mezzi, nonché cortei a piedi o con autovetture. E' vietata altresì, la propaganda mediante autoveicoli parcheggiati recanti manifesti elettorali affissi sugli stessi. I festival e le altre manifestazioni politicamente qualificate che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, durante il periodo della campagna elettorale, costituiscono riunione di propaganda elettorale, per cui lo svolgimento delle predette manifestazioni non consente deroghe alle norme delle leggi 04/041956 n. 212 e 24/04/1975 n. 130 che prevedono in particolare: uso di spazi esclusivi per le affissioni; divieto di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico; limitazioni a l'uso di altoparlanti su mezzi mobili, divieto di lancio oggetto di volantini in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

    Le manifestazioni di cui trattasi, comunque, non possono avere luogo durante il luogo precedente né durante quelli stabiliti per la votazione, a norma dell'art. 8 della cennata legge n. 130. Durante la campagna elettorale sono consentite postazioni destinate alla propaganda, nonché alla raccolta di firme a sostegno di referendum o di petizioni popolari, in luogo pubblico o aperto al pubblico, con l'osservanza della normativa di cui alle leggi 04/04/1956 n. 212 e 24/04/1975 n. 130. Dette attività debbono qualificarsi mediante una sobria esposizione di manifesti o di iscrizioni attinenti all'oggetto proprio della propaganda.

    L'installazione di postazioni fisse, cosiddette gazebo, è consentita solo alle seguenti condizioni: a) le strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati; b) all'interno e all'esterno di tali strutture, non devono essere esposte bandiere, affissi drappi, striscioni, manifesti. Come è noto, dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali, da parte dell'Amministrazione comunale, è fatto divieto di affissioni abusive.

    Al riguardo le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio, sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15 legge 515/'93 come modificato dall'art. 11 comma 178 della legge 27/12/2006, n 296). Si rammenta che in caso di violazione delle disposizioni relative alle affissioni, saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente (art. 15 legge 515/'93 e successive modifiche). Il Prefetto informa tutti i presenti che, con ordinanza del Questore è stata concordata l'intensificazione dei servizi da parte delle Forze dell'Ordine per prevenire affissioni abusive, danneggiamenti ed atti intimidatori nei confronti dei candidati e/o delle sezioni e dei comitati.

    Sarà cura dei sindaci, cui il presente verbale sarà trasmesso per gli adempimenti di competenza, predisporre un idoneo servizio, per l'immediata rimozione di tutti i manifesti di propaganda elettorale collocati fuori dagli spazi assegnati. Nei 15 giorni precedenti la data delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori. Il presente accordo impegna i partiti rappresentati per le attività da espletare in tutto il territorio dei Comuni in cui si svolgono le elezioni.

    I rappresentanti di partito si faranno carico di trasmettere alle loro sezioni periferiche il testo del presente accordo, affinchè i propri aderenti ne abbiano esatta contezza e vi si conformino.

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