Abusivismo coste siciliane: l’on. Lo Sciuto presenta disegno di legge su riordino delle coste in Sicilia
di: Comunicato Stampa Carabinieri Castelvetrano - del 2013-06-26
In foto: Giovanni Lo Sciuto (ph. Foto: pantelleria.com)
Le zone costiere della Sicilia costituiscono un patrimonio culturale e naturale comune dei popoli del Mediterraneo e devono essere preservate ed utilizzate con oculatezza. L'aumento di parametri abitativi nelle zone costiere ne minaccia i fragili equilibri e richiede interventi di natura legislativa necessari a rispondere anche alle esigenze dello sviluppo sostenibile; In questa direzione il recupero del patrimonio edilizio esistente è la principale strada per realizzare il suddetto sviluppo sostenibile, anche al fine di evitare nuovo consumo di suolo e per meglio gestire i processi del corretto governo del territorio.
I problemi delle zone costiere della Sicilia non riguardano soltanto fenomeni di abusivismo edilizio, ma anche estesi fenomeni di erosione e/di dissesto idrogeologico che negli anni hanno modificato il territorio costiero. Per tali ragioni, l’on. Giovanni Lo Sciuto, primo firmatario del disegno di legge sul riordino delle coste, elaborato in collaborazione con il comune di Castelvetrano, su ispirazione tecnica dell’ing. Giuseppe Taddeo e in condivisione con il sindaco Felice Errante, intende mettere definitivamente un ordine legislativo sulla materia.
Il presente disegno di legge si rende necessario al fine di dare risoluzione all’attuale situazione e che non può trovare giovamento solo nella demolizione indiscriminata delle abitazioni: peraltro si andrebbe a sostituire un problema con uno altrettanto grave, legato alla necessità di smaltimento di quantità enormi di di materiali di risulta di vario genere, in impianti di trattamento e discariche di cui la Sicilia al momento è particolarmente carente e con necessità di risorse economiche ingenti di cui certamente non dispongono né i Comuni né la Regione.
”Occorre affrontare il problema - afferma l’on. Lo Sciuto - a partire dalla pianificazione urbanistica e paesaggistica su scala regionale e con piani di recupero mirati, essendo impensabile che i comuni possano continuare ad essere gli unici soggetti affidatari della soluzione. In questa direzione - aggiunge l’on. Lo Sciuto - anche Triscina potrà avere una programmazione futura. Con questo disegno di legge si intende rilanciare il territorio siciliano interessato, con un piano condiviso e in questa direzione ringrazio il sindaco Errante, l’ing. Taddeo e tutti coloro hanno collaborato a questa proposta legislativa”.
Il presente disegno di legge, prende spunto da uno studio varato dalle Consulte degli Ordini Siciliani degli Ingegneri ed Architetti e dei Geologi su un precedente disegno di legge di iniziativa governativa e si basa sui seguenti principi:
1) PRESERVAZIONE, UTILIZZO E SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE COSTE Non ha senso muoversi sulla semplicistica proposta di sanatoria, soprattutto del patrimonio esistente abusivamente realizzato nella fascia dei 150 metri; d'altronde le esigenze di sviluppo sostenibile richiedono comunque il consumo di suolo, evitabile con un accorto riutilizzo di questo patrimonio. Da qui, a parte il recupero dell'esistente, si ritiene opportuno introdurre validi elementi riequilibranti, quali l'estensione del limite di inedificabilità sulle coste portandolo a 300 metri, evitando cioè l'inserimento nella fascia protetta di nuove strutture ancorché di servizio e/o pubblica utilità.
2) NECESSITA’ DI UNA NUOVA DISCIPLINA ORGANICA URBANISTICA REGIONALE Il presente disegno di legge non può che prendere le mosse da una fase di pianificazione urbanistica preliminare, che deve tenere pur sempre conto della disciplina urbanistica regionale, ormai incardinata su una normativa più che trentennale (la L.R. n.71/78), non più adeguata ai nuovi concetti di pianificazione che emergono in più parti d’Italia. Da qui la necessità, espressa nello stesso disegno di legge, di una revisione organica di tutta la disciplina urbanistica in Sicilia. Viene previsto un nuovo strumento agile per le procedure d’approvazione: La "Conferenza di pianificazione" prevista come strumento di concertazione per la formazione dei "piani" dal citato disegno che trova riferimento nelle analoghe conferenze di servizio e di concertazione partecipata già presenti nell’ordinamento amministrativo.
3) SALVAGUARDIA DELLE COSTE PROPOSTA DI DISEGNO DI LEGGE Art. 1 Piano Territoriale di Salvaguardia delle Coste 1. Sino alla emanazione di un’organica disciplina regionale in materia, alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, dopo l'articolo 11, è aggiunto il seguente articolo: “Art. 11bis - 1. La Regione, attraverso un apposito Piano Territoriale di Salvaguardia delle Coste (PTSC), individua le zone della fascia costiera, caratterizzate da degrado edilizio ed urbanistico, nonché interessate da estesi fenomeni di erosione e dissesto idrogeologico, da sottoporre a piano di recupero e valorizzazione. Tali zone possono ricomprendere litorali ricadenti nel territorio di più comuni.
2. I comuni, singoli o associati attraverso appositi accordi di programma, in coerenza con le previsioni del PTSC di cui al comma 1, provvedono con delibera dei rispettivi Consigli Comunali, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente norma, ad approvare, anche in variante e in deroga ai vigenti strumenti urbanistici, un piano di recupero urbanistico-ambientale e di messa in sicurezza del proprio litorale, compresa la fascia di rispetto di cui all'articolo 15 lettera a) della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78. Il piano di recupero urbanistico-ambientale dovrà valutare anche le condizioni di rischio idrogeologico, sismico e vulcanico della zona.
3. L'accordo di programma di cui al comma 2. è promosso ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i. da una o più Amministrazioni comunali per assicurare il coordinamento delle azioni necessarie ad attuare opere e interventi previsti nel rispettivi piani, ovvero per l'attuazione di tutte le forme di concertazione economico-finanziaria, ivi compresi interventi e opere pubbliche o di interesse pubblico, promosse da soggetti istituzionali pubblici, da società miste di gestione di pubblici servizi o di trasformazione urbana e depositate in conferenza di servizio.
4. Nel piano di recupero vanno individuati tutti gli interventi di risanamento territoriale e di recupero ambientale e edilizio e di messa in sicurezza che saranno ritenuti utili alla tutela dei suddetti litorali ed alla loro migliore utilizzazione, nonché nuove aree qualora necessarie alla realizzazione di opere di urbanizzazione e/o compensazione, con esclusione di qualsiasi nuova edificazione e/o aumento volumetrico degli edifici esistenti nella fascia di rispetto di cui all'articolo 15 lettera a) della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.
5. Il piano prevede, in deroga all'articolo 23, comma 10, della legge regionale 37/1985, che gli edifici realizzati nelle suddette fasce in epoca successiva al 31 dicembre 1976, senza concessione edilizia o in difformità da questa, possano essere conservati ed ammessi a sanatoria se concorrono i seguenti presupposti: a) sia stata presentata domanda di condono edilizio nei modi e tempi previsti dalle leggi n. 47/1985 e/o dall'articolo 39 della legge 724/1994 e pagata la relativa oblazione; b) in ogni caso la loro demolizione non sia ritenuta utile al fine del raggiungimento degli obbiettivi di tutela di cui all'articolo 15 della legge regionale 78/1976 e di risanamento ambientale-urbanistico e di messa in sicurezza del territorio perseguiti dal piano, anche tenendo conto delle problematiche connesse allo smaltimento degli sfabbricidi e dei materiali di risulta in genere prodotti. c) il patrimonio edilizio, inserito nei piani di recupero, sia suscettibile di riconversione, a cura e spese del privato, agli usi e per le attività direttamente connesse alla fruizione del mare di cui alla legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 e successive modifiche ed integrazioni, previa verifica della sua sicurezza nei confronti dei rischi geologici e sismici connessi con la nuova utilizzazione.
6. II piano di recupero può subordinare il mantenimento della costruzione a prescrizioni di trasformazione edilizia ed ambientale e di messa in sicurezza del territorio, ritenute utili per la compatibilità dell'opera con il bene ambientale da tutelare, anche attraverso l'intervento di società di auto recupero costituita dai proprietari interessati.
7. Nell'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), i proprietari degli edifici ritenuti compatibili con le previsioni del piano presentano, entro centoventi giorni dall'approvazione del piano stesso, domanda di partecipazione al piano di recupero.
8. II comune, verificata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni previste dalla legge regionale 47/1985 e/o dall'articolo 39 della legge 724/1994 e della presente norma, rilascia la concessione edilizia in sanatoria contenente eventuali prescrizioni e nel contempo revoca i provvedimenti eventualmente emessi di demolizione e/o di acquisizione al patrimonio pubblico, restituendo l'immobile all'originario proprietario o ai suoi aventi causa.
9. Gli oneri concessori, in ogni caso non possono essere inferiori a quelli richiesti per le normali concessioni edilizie e sono utilizzati, esclusivamente, per l'attuazione dei piani di recupero anche attraverso la compensazione/perequazione urbanistica.
10. Per la formazione dei piani di recupero di cui al comma 2, i Comuni, singoli o associati, convocano apposite conferenze di pianificazione territoriale e urbanistica secondo quanto segue: a) la conferenza di pianificazione territoriale e urbanistica ha la finalità di concertare un quadro conoscitivo del territorio e del suo sviluppo sostenibile, nonché di esprimere valutazioni sugli obiettivi e le scelte di pianificazione; b) alla conferenza di pianificazione partecipano gli enti territoriali e tutte le Amministrazioni pubbliche competenti al rilascio dei pareri e di qualsivoglia atto di assenso. L'Amministrazione procedente può altresì convocare altre Amministrazioni pubbliche o enti comunque interessati dalle scelte di pianificazione; c) ogni amministrazione partecipa alla conferenza di pianificazione con un unico rappresentante, legittimato dagli organi istituzionalmente competenti ad esprimere le valutazioni e la volontà dell'ente rappresentato; d) il parere definitivo e vincolante sulla proposta di piano di recupero da parte degli enti preposti alla tutela di vincoli gravanti sulla zona, deve essere espresso entro trenta giorni dalla presentazione in conferenza della stesura definitiva del piano, anche in deroga ad eventuali diversi termini previsti da normative generali o specifiche di settore; e) la conferenza di pianificazione deve concludersi entro un termine prefissato con un apposito accordo di pianificazione dì cui l'Amministrazione procedente deve assicurare la massima pubblicità e diffusione.
11. La proposta di piano recupero, una volta esitato dalla conferenza dì pianificazione, é posta in ostensione per venti giorni consecutivi, con avviso pubblico; chiunque può presentare osservazioni ed opposizioni nei successivi trenta giorni.
12. Trascorso il termine di cui al comma 11. per il deposito di osservazioni ed opposizioni il piano di recupero è trasmesso al Consiglio comunale che delibera su dette osservazioni ed opposizioni ed approva il piano.
13. Il piano di recupero è trasmesso entro trenta giorni dalla sua approvazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per presa d'atto. Art. 2 Modifiche alla Legge regionale n. 78 del 12-06-1976 1. L’art. 15 della Legge Regionale n. 78 del 12-6-76 lettera a) è modificato come segue: a) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 300 dalla battigia; entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati; 2. Le norme così come modificate nel precedente comma 1 si applicano per le nuove costruzioni. Sono fatte salve le concessioni edilizie già rilasciate e quelle da rilasciarsi conformemente a strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti conformi alla normativa previgente, Art. 3 Norma finale 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.