"Nessuna responsabilità del Comune nella morte di Paolo Di Maio". No maxi risarcimento
di: Elio Indelicato - del 2015-02-17
(ph. Foto: gazzettadellavoro.com)
Era stato richiesto un risarcimento danni al Comune di oltre un milione di euro da parte degli eredi di Paolo Di Maio, deceduto nel gennaio del 2002 in conseguenza del ribaltamento del suo trattore.
Adesso la Corte di Appello, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Marsala, condanna gli eredi al pagamento di circa 25.000 di spese legali a favore del Comune.
Paolo Di Maio si stava recando, come spesso faceva, con il suo trattore nella sua proprietà, nei pressi del Gorgo Cuttone, quando, a causa della mancanza di protezioni laterali, necessarie per la presenza di una scarpata determinata dal dislivello esistente tra la strada sterrata e i fondi da questa attraversati, si ribaltò con il suo pesante mezzo finendo schiacciato sotto le ruote.
Nello specifico, afferma la sentenza di primo grado, il dissesto del fondo stradale e una delle buche avrebbe determinato lo sbandamento del rimorchio della trattrice agricola condotta dalla stesso guidatore; ribaltamento, afferma il Giudice, che avrebbe potuto essere evitato con l’apposizione di idonee barriere protettive, visto che la strada si trova ad un livello superiore di circa tre metri rispetto ai fondi sotto stanti.
Il Giudice Unico del Tribunale di Marsala nell’occasione stabilì la responsabilità del Comune, dando un concorso di colpa del 30% del Di Maio, il quale, conoscendo bene la zona lavorando all’interno del Parco Archeologico e percorrendo la detta via alle 12 quel giorno molto allentata per le piogge, avrebbe dovuto tenere un comportamento più diligente e prudente.
Per questo la prima sentenza pose a carico del Comune il pagamento di 758.240 euro a favore degli eredi. La sentenza appellata dal Comune ottenne successivamente, a richiesta del legale del Comune l’avvocato Francesco Vasile, la sospensione della esecutività immediata.
La decisione della Corte di Appello, che è arrivata dopo 12 anni dalla data dell’incidente, ha evidenziato che il trattore era privo di qualsiasi struttura di protezione e che il Di Maio fosse bene a conoscenza dei dissesti presenti nella strada percorsa, tutte circostanze visibilmente percepibili e costituenti, pertanto, implicita segnalazione di una situazione di pericolo, che imponeva al Di Maio l’adozione di una particolare prudenza e attenzione nella guida, viste le oscillazioni del pesante mezzo.
L’evento dannoso pertanto, conclude la sentenza, "è da attribuire solo esclusivamente ad una condotta imprudente del conducente del trattore e pertanto è equiparabile al caso fortuito e come tale interrompe il nesso eziologico tra la cosa e l’evento dannoso escludendo la responsabilità del proprietario della cosa, in questo caso del Comune”, che in un primo tempo aveva disconosciuto la proprietà della regia trazzera eccependo nel primo grado di giudizio il difetto di legittimazione passiva.