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Pillole di diritto: Rinuncia all'eredità. Si possono rifiutare anche i debiti?

di: Avv.Marinella Amodeo - del 2015-09-23

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La legge consente a chiunque, una volta chiamato a succedere, di rinunciare all'eredità.  La rinuncia va fatta con una dichiarazione formale che deve essere resa in un atto pubblico davanti al Notaio o al Cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, nel termine di dieci anni dall'apertura del testamento.

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  • La rinuncia è nulla se fatta solo in parte (art. 520 del codice civile), non si può, cioè, accettare i crediti e rifiutare i debiti. 

    A norma dell’art. 480 del codice civile, il diritto di accettare o di rinunciare all’eredità si prescrive nel termine di dieci anni dal giorno della morte del defunto.  Se gli eredi hanno già il possesso dei beni ereditati, il termine è ridotto a tre mesi. Se entro tale termine non hanno né rinunciato, né accettato l’eredità, diventano automaticamente eredi.

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  • Se, al contrario, non ne avevano la disponibilità non vi sarà accettazione tacita, ma sarà necessario un atto formale di accettazione o rinuncia. La rinuncia all’eredita, anche se compiuta validamente può non essere sufficiente per sottrarre i beni all’aggressione dei creditori.  

    L'articolo 524 del codice civile, infatti, stabilisce che in caso di rinuncia all’eredità, i creditori possono farsi autorizzare dal Tribunale ad accettarla in nome e per conto del rinunciante, al solo scopo di soddisfare le proprie pretese creditizie.

     In tal modo ottengono l’ inefficacia nei loro confronti, della rinuncia all'eredità fatta dal proprio debitore, rendendo quindi aggredibili i beni che, in mancanza di rinuncia, sarebbero entrati nel patrimonio del medesimo.  Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinuncia. Decorso tale termine non potranno più fare nulla per rivalersi sui beni ereditati.

    Un modo per tutelarsi dai debiti eventualmente presenti nell’asse ereditario è accettare l’eredità con beneficio d’inventario, in tal modo il patrimonio personale rimane separato da quello ereditato, ed in caso di debiti si risponderà solo nei limiti di quanto ricevuto con la successione. Questa forma di accettazione è obbligatoria per i minori, gli inabilitati e gli interdetti, nonché per le persone giudiche

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