Pillole di diritto: Se il coniuge tradisce ha diritto all'assegno di mantenimento?
di: Avv.Marinella Amodeo - del 2015-07-20
Con il matrimonio i coniugi assumono diritti e doveri reciproci. La fedeltà, l’assistenza morale e materiale, la collaborazione, la coabitazione e provvedere ai bisogni della famiglia, sono diritti-doveri che impegnano marito e moglie l’uno nei confronti dell’altro. La violazione di tali obblighi legittima una richiesta di separazione con addebito, cioè per colpa.
Tuttavia, è necessario che l’intollerabilità della convivenza, sia stata deteminata proprio dalla violazione di quel particolare dovere. La violazione dell’obbligo di fedeltà è uno dei principali motivi che determina la fine del matrimonio. Ai fini dell’addebito, la Cassazione ha più volte affermato che non basta che uno dei due coniugi abbia tradito l’altro.
E’ necessario, infatti, che il tradimento sia stata la causa scatenante la crisi coniugale e non l’effetto di crisi già consolidate.
Ciò significa che, se il tradimento è avvenuto quando nella coppia era già intervenuta una forte crisi, tale da determinare l’intollerabilità della convivenza, non potrà chiedersi l’addebito della separazione, anche se si hanno le prove del tradimento.
Se, al contrario, la rottura dell’unione coniugale è stata determinata dal tradimento, allora si avrà il diritto di chiedere al Giudice la pronuncia della separazione con addebito.
Quali sono le conseguenze dell’addebito?
Le conseguenze sono essenzialmente patrimoniali. Il coniuge al quale è stata addebitata la separazione perde il diritto all’assegno di mantenimento conservando, tuttavia, il diritto agli alimenti qualora vi fossero i presupposti.
Gli alimenti sono cosa ben diversa dal mantenimento. Infatti, mente quest’ultimo ha la funzione di garantire all’ex coniuge il tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e prescinde dallo stato di bisogno, gli alimenti costituiscono un aiuto economico che soggetti legati da un vincolo familiare corrispondono al parente che si trovi in effettivo stato di bisogno.
Infine, il coniuge al quale è stata addebitata la separazione, perde ogni aspettativa sotto il profilo successorio.
Mentre, infatti, al coniuge separato spettano gli stessi diritti di un coniuge non separato, nel caso in cui sia stata pronunciata una separazione per colpa, il coniuge al quale è stata addebitata la separazione perde i diritti successori conservando unicamente il diritto ad un assegno vitalizio a carico dell’eredità, qualora lo percepisse prima dell’apertura della successione.