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Tributi locali, ecco il termine massimo entro cui possono chiedere il pagamento

di: Antonino Pernice - del 2016-01-26

Immagine articolo: Tributi locali, ecco il termine massimo entro cui possono chiedere il pagamento

Nell'ambito della rubrica "Attenti al Fisco" vi proponiamo un interessante approfondimento a cura del Dott. Pernice. La finanziaria 2007 (legge 296/2006, art.1 commi dal 161 al 167) ha modificato tutte le norme relative alla riscossione dei tributi locali (Ici, Tarsu – poi diventata Tia, Tosap, etc.). In particolare, dal 01.01.2007, sono state modificate le regole relative all'accertamento, alla riscossione coattiva e alla decadenza dei relativi termini; termini che sono stati allungati ed uniformati.  I tributi locali si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell’ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente. 

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  • La legge 296/2006, al comma 161 prevede che gli  enti  locali,  relativamente  ai  tributi   di   propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli   o   dei   parziali   o   ritardati   versamenti,   nonchè all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli  omessi versamenti, notificando al contribuente,  anche  a  mezzo  posta  con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso  motivato.  

    Gli avvisi di accertamento in rettifica  e  d'ufficio  devono  essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la  dichiarazione  o  il  versamento  sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi  termini devono  essere  contestate  o  irrogate  le  sanzioni  amministrative tributarie, a norma degli artt.16 e 17 del d.lgs. n.472 del 18/12/1997, e succ. modificazioni.   Il comma 2, dell’art.11, d.Lgs. 504/92 (ICI), che prevedeva i termini per l’accertamento ICI, è stato abrogato dal comma 173 dell'art.1, Legge 296 del 27/12/2006, con decorrenza dal 2007.  

    Il citato comma 2, dell’art.11, d.lgs. 504/92, stabiliva che [Il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione.

    A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. 

    Nel caso di omessa presentazione, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta].  

    La Cassazione, Sez. Trib. Civ.,  Sentenza nr.4283 del 23/02/2010, ha affermato che le obbligazioni tributarie relative a tributi locali (tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, tributo occupazione aree pubbliche e passi carrabili e i contributi per i consorzi di bonifica) sono soggette al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4), c.c., e non a quello ordinario di dieci anni.

    Secondo la Cassazione i tributi locali (a differenza di quelli erariali) sono “prestazioni periodiche” e, come tali, rientrano nell’ambito di applicazione dell’art.2948, 4^ c., c.c., il quale prevede che si prescrivono in cinque anni gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.

    Alla notifica degli avvisi di accertamenti riguardanti i tributi locali è applicabile l’art. 60 del Dpr nr. 600/73 (così come modificato dal comma 27 dell’art. 37 D.L. nr. 223/2006), il quale dispone che “qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione della raccomandata; invece, il termine di 60 giorni per presentare ricorso decorre dalla data di notifica, cioè dalla data in cui l’atto è ricevuto.

    •    Per il Comune si considera notificato al momento della spedizione del plico postale, raccomandato          AR;  

    •    Per il contribuente, invece, l’atto si considera notificato al momento in cui esso gli viene materialmente consegnato, da cui decorrono i 60 giorni per ricorrere alla CTP competente.

    Possiamo dire che non è vero che l'utente, allo spirare della fine del 5^ anno, può “bruciare” le ricevute di pagamento ICI e quant’altro rientra nella scadenza dei 5 anni antecedenti, perché la raccomandata la potrei ricevere qualche giorno dopo, visto che fà fede la data d'invio della raccomandata.  

    Come ho avuto occasione di constatare direttamente, la busta riporta il numero della raccomandata, ma non riporta la data di spedizione per poter verificare, come detto prima, la sua tempestività.    

    Ho provato ad interrogare internet: http://www.poste.it/online/dovequando/home ma, con sorpresa, “mi spunta prodotto non registrato”. Senza voler insinuare la malafede dell’ufficio, ritengo che il comportamento dell’ufficio non sia legittimo.

    Allora, nel caso in cui l’atto sia stato consegnato dopo lo spirare del quinquennio, non rimarrebbe che presentare ricorso alla CTP competente eccependo, fra l’altro, la prescrizione dell’accertamento, dove l’ufficio ha l’onere di fornire la prova documentale della data di spedizione della raccomandata.  

    Se la spedizione non risulta eseguita entro il quinquennio, come detto sopra, l’accertamento è prescritto, quindi, è nullo/annullabile, il che significa che in virtù del principio generale del chiesto e del pronunciato, per poter ottenere l'annullamento dell'atto è necessario fare ricorso al Giudice Tributario

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    Effeviauto 6 gennaio 2025