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Partanna, voleva buono pasto dal Comune ma abitava vicino l'Ufficio. Giudice respinge il ricorso

del 2016-02-05

Immagine articolo: Partanna, voleva buono pasto dal Comune ma abitava vicino l'Ufficio. Giudice respinge il ricorso

Buono pasto negato per consentire alle esigue casse partannesi un risparmio più che mai importante in periodi come quelli di oggi in cui i trasferimenti regionali e nazionali sono sempre di meno e incerti. Non era della stessa opinione A. B. un dipendente del comune di Partanna,  che, con ricorso notificato al Comune di Partanna, conveniva in giudizio l'ente datore di lavoro al fine di sentir dichiarare il proprio diritto a beneficiare dei buoni pasto secondo quanto stabilito dal CCNL comparto regioni - Enti Locali.

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  • Invero, a dire del ricorrente difeso e dall'avv.to A. C. l'erogazione dei suddetti buoni pasto sarebbe stata illegittimamente sospesa dal datore di lavoro. 

    Il Comune di Partanna si costituiva in giudizio col patrocinio dell'Avv. to Valentina Blunda la quale deduceva l'infondatezza del ricorso stante la correttezza dell'operato dell'ente locale su cui per vero incombe una mera facoltà e non già l'obbligo di istituire il servizio mensa ed erogare in via sostitutiva i buoni pasto.

    L'avvocato Blunda ha dimostrato come la necessità della sospensione dell'erogazione dei buoni pasto in favore dei propri dipendenti da parte del Comune di Partanna sia da ascrivere a stringenti obblighi normativi di contenimento delle spese del personale nonchè, nel caso di specie, alla possibilità per il dipendente A.B. di raggiungere la propria abitazione per il pranzo nei giorni di rientro pomeridiano essendo essa distante dalla sede del municipio meno di due chilometri.

    Il Tribunale di Sciacca - Sezione Lavoro, accogliendo integralmente le tesi difensive del legale del Comune di Partanna con la sentenza n. 32 del 2016 ha rigettato il ricorso condannando altresì il dipendente  al pagamento delle spese processuali in favore del Comune datore di lavoro.

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