Attenti al Fisco: spese sanitarie, universitarie e interessi mutuo. Come pagare meno tasse
di: Antonino Pernice - del 2015-11-24
(ph. manentscripta.wordpress.com )
Secondo l’art.15 Dpr 917/86 (Detrazioni Irpef per oneri), dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 22% dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente
– a titolo di esempio:
• gli interessi passivi e relativi oneri accessori pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro;
• le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila;
• le spese veterinarie, fino all'importo di lire 750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000;
• le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'art.433 c.c. e di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3 milioni di lire per ciascuna di esse;
• le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali;
• le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado;
• le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi;
• i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431 del 09/12/1998;
• le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro.
Riguardo alle SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO INTEGRATORI ALIMENTARI assunti a scopo terapeutico su prescrizione di un medico specialista, si evidenzia che si tratta di prodotti sostanzialmente di natura alimentare, che vengono somministrati per cure dirette a ottimizzare gli apporti nutrizionali e a migliorare le condizioni fisiologiche di un soggetto, ma, non per questo motivo sono però considerati dei medicinali.
In ragione della loro composizione, infatti, gli integratori si qualificano come prodotti appartenenti all’area alimentare. Pertanto, anche qualora si provveda all’acquisto degli stessi dietro prescrizione medica, non sarà possibile beneficiare della detrazione d’imposta in argomento.
L’Agenzia Entrate, con la Risoluzione Ministeriale n.256/E/2008, ha affermato che la detrazione d’imposta di cui all’art.15 Dpr 917/86 è riconosciuta esclusivamente per spese mediche e di assistenza specifica, spese chirurgiche, acquisto di medicinali, prestazioni specialistiche e protesi dentarie e sanitarie in genere.