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Tribunale di Marsala assolve impiegata campobellese da accusa di offesa a Pubblico Ufficiale

di: Comunicato Stampa - del 2016-04-08

Immagine articolo: Tribunale di Marsala assolve impiegata campobellese da accusa di offesa a Pubblico Ufficiale

Gli ausiliari del traffico che sono dipendenti pubblici, cioè dipendenti di un ente locale come lo è il Comune, possono multare su tutto il territorio comunale, elevando verbali per la violazione degli articoli 7, 157 e 158 del Codice della Strada, che si riferiscono a infrazioni in materia di sosta e di fermata dei veicoli.  

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  • La presente dissertazione trae spunto da un articolo pubblicato sul Giornale di Sicilia di domenica 3 aprile 2016. Tale articolo riporta le conclusioni a cui sarebbe giunto il GIP del Tribunale di Marsala in una sentenza  di archiviazione emessa nei confronti di G.F., impiegata del Comune di Campobello di Mazara accusata di offesa a pubblico ufficiale.

     Un po' di chiarezza in materia si rende opportuna, poiché quanto riportato nell'articolo mette in discussione il lavoro di tutti gli ausiliari del traffico d'Italia dipendenti pubblici.  

    La sentenza di archiviazione emessa dal GIP del Tribunale di Marsala, secondo quanto riportato nell'articolo prima citato, si basa sulle motivazioni contenute nella sentenza n. 2973 del 15 gennaio 2016 della Corte di Cassazione, la quale afferma il seguente principio di diritto: “i dipendenti di aziende esercenti il trasporto pubblico di persone aventi funzioni ispettive ai quali...siano state conferite le funzioni (di ausiliario del traffico, n.d.r.)...possono accertare le violazioni in materia di circolazione e sosta...limitatamente alle corsie   riservate al trasporto pubblico...”.

    Principio di diritto chiarissimo, ma che non deve essere erroneamente interpretato.  

    Sulle competenze attribuite ai cosiddetti ausiliari del traffico esiste copiosa giurisprudenza, che la Suprema Corte evidenzia nella sentenza 2973/2016; giurisprudenza che sancisce altri principi di diritto in materia di ausiliari del traffico, ma procediamo con ordine.  

    Il nodo della discordia attiene alla corretta interpretazione dei commi 132 e 133 della Legge n. 127/1997, comunemente conosciuta come “Legge Bassanini bis”.

    Il primo comma (132) prevede la possibilità da parte del Sindaco di un Comune di conferire le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta anche a dipendenti comunali e a dipendenti di società di gestione dei parcheggi, per questi ultimi limitatamente alle aree oggetto di concessione.

    Ai sensi del secondo comma (133), queste stesse funzioni possono essere, inoltre, conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone.  

    La norma sembra di facile comprensione e interpretazione, ma su di essa numerose battaglie giuridiche si sono combattute tra i più raffinati giuristi del nostro Paese.  

    Limitandoci al contenuto della sentenza n. 2973/2016, nel caso di specie oggetto del contendere era una   multa per sosta sul marciapiede rilevata dal personale ispettivo dell'azienda addetta al trasporto pubblico.

    Il principio stabilito dalla suddetta sentenza riguarda i limiti di competenza territoriale degli ausiliari e, nello specifico, dei dipendenti delle aziende che si occupano del trasporto pubblico, i cui poteri di accertamento, secondo il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, non sono estesi all'intero territorio comunale, ma sono ristretti alle sole infrazioni commesse lungo le corsie riservate al trasporto pubblico.

    Veniamo al nocciolo della questione: quando si parla di ausiliari del traffico si deve fare riferimento, come già detto sopra, ai commi 132 e 133 dell'art. 17 della Legge Bassanini bis, norma che istituisce e prevede tre   diverse tipologie di ausiliari:  1. dipendenti comunali (comma 132);  2. dipendenti delle società che gestiscono i parcheggi in concessione (comma 132); 3. dipendenti della società che gestiscono il trasporto pubblico (comma 133).

     La giurisprudenza in materia ha da sempre espresso un costante orientamento: i dipendenti delle società che gestiscono i parcheggi in concessione possono rilevare infrazioni solo nelle aree oggetto di concessione, mentre gli ausiliari del traffico dipendenti comunali possono esercitare le loro attribuzioni su tutto il territorio comunale (cfr. Cassazione civile, sez. II, 27/10/2009, n. 22676). La materia del contendere, oggetto della recentissima sentenza n. 2973/2016, è un'altra e riguarda gli   eventuali limiti territoriali imposti ai dipendenti delle società che gestiscono il trasporto pubblico.

    Con tale sentenza, la Cassazione ha stabilito un ulteriore principio di diritto: gli ausiliari individuati dal comma 133 (ovvero i dipendenti delle società che gestiscono il trasporto pubblico) possono rilevare infrazioni in materia di circolazione e sosta limitatamente alle corsie riservate al trasporto pubblico e, aggiungo io, limitatamente alle aree di sosta dalle stesse società gestite in concessione.

     Pertanto, le competenze delle tre tipologie di ausiliari del traffico risultano diversificate nella seguente maniera:  1. dipendenti comunali (comma 132): possono elevare tutte le infrazioni previste dagli articoli 7, 157 e 158 del Codice della Strada in materia di sosta e di fermata;  2. dipendenti delle società che gestiscono i parcheggi in concessione (comma 132): possono elevare le infrazioni al Codice della Strada limitatamente a quelle commesse all'interno delle aree oggetto di concessione;  3. dipendenti della società che gestiscono il trasporto pubblico (comma 133): possono elevare le infrazioni al Codice della Strada limitatamente a quelle commesse all'interno delle corsie riservate ai   veicoli del trasporto pubblico.  

    A dirimere la controversia se gli ausiliari del traffico siano o meno pubblici ufficiali ci ha pensato il   legislatore, con l'art. 68 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 (Legge Finanziaria del 2000), con il quale è   stato stabilito che gli ausiliari nominati ai sensi dell'articolo 17, commi 132 e 133, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, hanno il potere di contestazione immediata nonché redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento, avente la validità dell'atto pubblico di cui agli articoli 2699 e 2700 del Codice Civile (per cui godono della fede privilegiata fino a querela di falso); agli stessi, inoltre, è stata anche attribuita la   competenza a disporre la rimozione dei veicoli nei casi previsti dall'art. 158, comma 2, lettere b) c) e d) del Codice della Strada, in sostanza quando venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta o di spostare lo stesso, in caso di sosta in seconda fila e in caso di sosta negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza.  

    La Corte Costituzionale la quale, con la sentenza n. 157 del 2001 ha fatto chiarezza anche su questo dubbio, rigettando la questione di legittimità costituzionale e statuendo che “il legislatore ordinario può prevedere che l'autorità amministrativa possa attribuire  specifiche funzioni di accertamento o di verifica, oltre che a propri dipendenti, anche a dipendenti di enti o società cui sia stato affidato il servizio pubblico o che siano concessionari di un servizio in senso largo, quando questo accertamento o verifica sia connesso o sia utile per il migliore svolgimento dello stesso   servizio”.

    La suddetta pronuncia del Giudice delle leggi ha stabilito che gli ausiliari del traffico nominati dal Sindaco sono pubblici ufficiali, indipendentemente dal fatto che siano legati o meno alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro pubblico o privato, e i loro atti hanno la stessa validità di quelli redatti dagli altri organi di polizia stradale elencati all'art. 12 del Codice della Strada.

    Infatti, l'art. 357 del Codice Penale collega la qualifica di pubblico ufficiale non al rapporto che lega il soggetto con la pubblica amministrazione, ma ai caratteri propri dell'attività esercitata dal soggetto agente.  

    Differentemente da quanto statuito dalla Corte Costituzionale, diversa successiva giurisprudenza ha sancito che non è pubblico ufficiale ma incaricato di pubblico servizio l'ausiliario del traffico addetto   all'accertamento e contestazione delle violazioni attinenti al divieto di sosta nelle aree oggetto di concessione alle imprese di gestione dei parcheggi (cfr. Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 19 gennaio – 6   agosto 2015, n. 34318).

     In sostanza, anche per l'esatta qualificazione giuridica dell'ausiliare del traffico (pubblico ufficiale o   incaricato di pubblico servizio) bisogna fare riferimento, secondo gli ermellini, al rapporto che lega il   soggetto agente ed il proprio datore di lavoro e, pertanto, gli ausiliari dipendenti pubblici sarebbero pubblici ufficiali, mentre gli ausiliari dipendenti dalle società che gestiscono le aree di sosta a pagamento sarebbero incaricati di pubblico servizio.  

    Nessun dubbio, quindi, sul fatto che gli ausiliari del traffico dipendenti dai Comuni e, nella fattispecie, quelli dipendenti dal Comune di Campobello di Mazara sono pubblici ufficiali: non per tutti la questione è pacifica.

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    Effeviauto 6 gennaio 2025