Finanziamento perso da 4 Milioni al Parco Archeologico. Comune ricorre al Tar. Ecco tutti i fatti
del 2016-07-30
Il Comune di Castelvetrano ha impugnato per il tramite del proprio avvocato, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo, indicato quale Autorità competente, il Decreto n. 00676 del 15.4.2016, con il quale il Dirigente dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti della Regione Siciliana - ha revocato il Decreto n. 3251 del 27.11.2014.
Il Decreto rigauardava l'ammissione a finanziamento dei lavori di realizzazione di opere infrastrutturali di riqualificazione a Marinella di Selinunte, realizzazione di un parcheggio, riqualificazione area a verde, impianti di corpi illuminanti a basso consumo energetico, basso inquinamento luminoso e dotati di dispositivi di auto riproduzione da fonti rinnovabili da realizzarsi all’interno del Parco Archeologico di Castelvetrano per un importo complessivo di €. 4.244.935,32, unitamente all’intimazione a provvedere alla restituzione delle somme già spese dal Comune, per €. 255.064,68.
La singolare storia risale all’anno 2011 allorquando il Comune di Castelvetrano ha ottenuto un Finanziamento Regionale di 4.500.000,00 di euro per la realizzazione dei “lavori di opere infrastrutturali di riqualificazione a Marinella di Selinunte (parcheggio, riqualificazione area a verde, impianto corpi illuminanti a basso consumo energetico, basso inquinamento luminoso), all’interno del Parco Archeologico di Selinunte, come da progetto approvato anche dalla competente Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali, e così aggiudicato a seguito di gara di appalto, all’Associazione Temporanea di Imprese IPE S.r.l. – PUMA S.r.l., di Mazara del Vallo (contratto di appalto dell’8.3.2012).
Iniziate le lavorazioni di sbancamento e demolizione dei vecchi manufatti e delle aree interessate, ovviamente sotto la rigida vigilanza e controllo della Soprintendenza, il Nucleo Operativo del Comando Forestale della Regione Siciliana, dietro personale denuncia di uno dei custodi in servizio presso il medesimo Parco, ha autonomamente deciso, nel tardo pomeriggio del 9.6.2012, di ispezionare le aree private di cantiere, sottoponendole a sequestro preventivo, sul presupposto che l’Impresa esecutrice facesse uno smaltimento incontrollato di rifiuti mediante sbancamento.
Ricevuta detta notizia di reato, la Procura della Repubblica di Marsala non poté che confermare il sequestro, rigettando le reiterate istanze di dissequestro presentate anche dal Comune in ragione del grave pregiudizio dovuto alla possibile perdita del finanziamento, avendo la Stazione appaltante inevitabilmente proceduto ad ordinare la sospensione dei lavori.
Il provvedimento richiesto sì è ottenuto solamente in data 31.5.2013, quando il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice Monocratico (dinanzi al quale nel frattempo si era aperto il processo penale nei confronti della Direttrice del Parco Archeologico di Selinunte, Dott.ssa Caterina Greco, del responsabile dei custodi del predetto Parco, sig. Luigi Lentini, del R.U.P., Ing. Danilo La Rocca, del D.L., Ing. Giuseppe Taddeo, e del legale rappresentante dell’ATI IPE s.r.l.– Puma s.r.l., sig. Francesco Seidita, per i reati di cui agli artt. 110 c.p. e 256 del D.Lgs. 152/2006, nonché all’art. 6 del D.L. 172/2008), si è reso personalmente conto che non sussisteva alcuna ragione che aveva condotto all’emissione del sequestro preventivo (risultavamo, infatti, accatastati in cantiere, ai fini dello smaltimento, alcuni pneumatici, un cestello in acciaio di una lavatrice e qualche frammento di un vecchio palo Enel dismesso).
Dissequestrata l’area di cantiere del Parco Archeologico il Comune poté finalmente ordinare all’Impresa la ripresa dei lavori, ottenendo però dalla stessa un rifiuto in ragione della comunicata sopravvenuta anti economicità dell’appalto, stante il lungo tempo vanamente trascorso dalla data di sospensione forzata del cantiere.
Nel frattempo, con sentenza n. 576/2013, divenuta irrevocabile in data 6.5.2014, il Tribunale Monocratico di Marsala, nella persona del G.U., Dott. Matteo Giacalone, poneva fine alla vicenda pronunciando la assoluzione, con formula piena (art. 530, 1° comma, c.p.p.), degli imputati Greco Caterina, Lentini Luigi, La Rocca Danilo, Taddeo Giuseppe e Seidita Francesco dai reati a loro ascritti “perché il fatto non sussiste”, avendo Il Giudice accertato, a fronte del sopralluogo effettuato e delle prove raccolte, la totale infondatezza delle accuse, essendo evidente <>.
Ma ancora una volta, i tempi occorsi ad accertare la falsità dei fatti segnalati non hanno consentito al Comune di dare seguito alle lavorazioni, in quanto pur scorrendo la graduatoria delle Imprese che a suo tempo avevano partecipato alla gara, nessuna di esse ha accettato di eseguire l’appalto.
Oggi, a distanza di ulteriori due anni, nei quali si è comunque tentato di rimodulare il progetto, l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, senza una previa comunicazione di avvio del procedimento, ha revocato l’ammissione al finanziamento per la realizzazione dell’intervento in argomento, chiedendo, inoltre, la restituzione della somma di €. 255.064,68. a suo tempo legittimamente spesa dal Comune di Castelvetrano per i lavori eseguiti prima dell’inutile ed infondato sequestro delle aree del Parco.
Nel commentare la vicenda, il difensore del Comune, Avv. Francesco Vasile, non ha potuto non evidenziare come, prescindendo dal merito della controversia restitutoria, oggi sottoposta al vaglio del Giudice Amministrativo, per la quale non sussiste alcun presupposto di imputabilità in capo alla ricorrente Amministrazione comunale per la mancata ultimazione delle relative opere e della certificazione della spesa entro il 31.12.2015, la sentenza assolutoria resa dal Tribunale Penale di Marsala, con la quale è stata irrevocabilmente accertata la assoluta insussistenza e pretestuosità dei fatti incautamente segnalati al personale del Corpo Forestale intervenuto, avrà sicuramente condotto la medesima Procura della Repubblica a valutare l’eventuale sussistenza di presupposti per l’attivazione di un autonomo procedimento penale a carico di coloro i quali, in qualche modo, anche indirettamente, hanno immotivatamente procurato un ingiustificato allarme e contribuito a determinare i fatti di causa, così pregiudicando l’intera comunità dei cittadini, ingiustamente privati dell’importante opera che l’Ente si stava accingendo a realizzare nella nota borgata turistica di Marinella di Selinunte.