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Lo Stato non paga e la società non versa le imposte. CTP Palermo "scagiona" imprenditore

di: Antonino Pernice - del 2017-03-10

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La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, Sezione 1^, con la Sentenza n.1508/01/2017, depositata in segreteria il 01.03.2017, si è pronunciata sul ricorso presentato dalla Società (omissis), avverso Cartella di pagamento Ires per omesso/carente versamento, contro Agenzia Entrate Direzione Provinciale Palermo, difesa dall’Avv. Filippo Inzirillo.

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  • Fatti: La società non potendo pagare le imposte, a causa del ritardo cronico nei pagamenti da parte di un unico cliente (la P.A.), è stata costretta ad emettere decreto ingiuntivo per la somma che sfiorava i due milioni di euro.

    La Procura di Palermo rinviava a giudizio il rappresentante legale della Società per il mancato pagamento dell’Iva, anche se otteneva una rateizzazione, regolarmente pagata alle scadenze concordate. Detto procedimento penale è stato definito con sentenza del 2015, la quale disponeva l’assoluzione del rappresentante legale della società perché il fatto non costituisce reato.

    La società ricorrente ha eccepito il difetto del requisito di colpevolezza, ex art.5, d.lgs. 472/98. Non vi è dubbio che l’impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni tributarie per fatto imputabile alla stessa P.A., deve ritenersi causa esimente all’applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative connesse al mancato versamento delle imposte, in considerazione del difetto del requisito della colpevolezza prevista dall’art.5, d.lgs. 472/98.

    Inoltre, la società ricorrente ha eccepito la mancata applicazione dell’art.10, 2^ c., L.212/2000 (Statuto del contribuente), in base al quale non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell’A.F., o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’A.F..

    I Giudici della CTP Palermo hanno accolto il ricorso presentato dalla società in riferimento alle sanzioni e gli interessi ritenuti non applicabili in quanto sussistenti cause di non punibilità. Infatti, l’inadempimento prolungato della Pubblica amministrazione avrebbe determinato una causa di forza maggiore in capo al rappresentante legale della società allorquando non potè pagare le imposte in contestazione.

    Nel caso di specie, il ritardo nell’assolvimento dell’obbligazione tributaria, che aveva giustificato l’iscrizione a ruolo, era circostanza non assolutamente imputabile a comportamenti volontari od omissivi del contribuente, ma al cronico ritardo nei pagamenti da parte della P.A. (unico cliente), la quale aveva privato lo stesso contribuente degli introiti necessari all’assolvimento degli obblighi tributari.

    La Commissione tributaria, rileva anche il fatto che, con sentenza del 2015 del Tribunale di Palermo, V Sezione penale, il rappresentante legale della società ricorrente sia stato assolto perché il fatto non costituisce reato.

    Il Collegio reputa, conclusivamente, che l’operato del contribuente non sia punibile e giustamente lo stesso ha invocato a propria giustificazione l’esimente in questione.  Del resto, il Collegio ritiene applicabile alla fattispecie la previsione di cui all’art.10, 2^ c., L.212/2000, secondo cui non sono irrogate sanzioni o richiesti interessi quando il comportamento risulti posto in essere a seguito di errori od omissioni dell’Amministrazione stessa.

    Pertanto, la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo ha accolto il ricorso presentato dalla società, per la parte sopra rilevata, annullando le sanzioni  e gli interessi in quanto sussistenti cause di non punibilità del soggetto ricorrente.

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    Effeviauto 6 gennaio 2025