Nuove scadenze dei versamenti riguardanti la dichiarazione dei redditi. Ecco cosa è cambiato
di: Antonino Pernice - del 2017-06-01
(ph. manentscripta.wordpress.com )
Scadenza saldo Irpef, Ires e Irap, cedolare secca e imposta sostitutiva del regime forfettario. Lo scorso anno, il primo appuntamento per il versamento delle imposte sui redditi era fissato per il giorno 16 giugno.
Le nuove disposizioni, di cui al D.L. 193/2016, art.7-quater, commi 19 e 20 (convertito con legge 225/2016), prevedonoche il pagamento del saldo e 1^ acconto va eseguito entro il 30 giugno o successivi 30 giorni con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Il versamento del 2^ o unico acconto rimane sempre da versare entro il 30 novembre. Il versamento del saldo e 1^ acconto può essere effettuato a rate, mentre il 2^ acconto non può essere rateizzato e deve essere versato in un’unica soluzione.
Perversamenti derivanti da Unico e Irap dei soggetti Ires:
- il versamento delle imposte relative al saldo e alla 1^ rata di acconto derivanti dai modelli Unico e Irap devono invece essere effettuati entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, invece che entro il giorno 16, ferma restando la suddetta possibilità di differire il versamento di 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Pertanto, per i soggetti Ires “solari“, i termini per il versamento delle imposte sono stabiliti al 30 giugno (senza lo 0,4%) e al 30 luglio (con lo 0,4%), analogamente alle persone fisiche e alle società di persone.
Per i soggetti Ires che approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, i suddetti versamenti devono avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, invece che entro il giorno 16.
Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, i versamenti devono comunque essere effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso, invece che entro il giorno 16.
In ogni caso, resta ferma la facoltà di versamento entro i successivi 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Per i versamenti rateali:
- si può rateizzare anche solo alcuni importi. Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto Irpef e versare in unica soluzione il saldo, o viceversa;
- sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda;
- gli interessi da rateazione non devono essere cumulati all’imposta, ma devono essere versati separatamente con codice tributo a parte. I suddetti termini potrebbero subire variazioni in seguito ad eventuali proroghe.