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Quando il garage è esente dalla Tarsu. La Cassazione fissa i paletti

di: Antonino Pernice - del 2017-05-26

Immagine articolo: Quando il garage è esente dalla Tarsu. La Cassazione fissa i paletti

Secondo la Cassazione, perchè un'area non idonea alla produzione di rifiuti si possa definire esente dal pagamento della TARSU devono essere soddisfatte due condizioni:

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  • 1.    un'adeguata delimitazione di tali spazi;

    2.    la presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione, gravando sul contribuente il relativo onere della prova.

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  • Così si è espressa, ribadendo un proprio precedente orientamento, la Corte di Cassazione che, con l'Ordinanza n. 8581/6 del 31/03/2017, ha cassato la sentenza della CTR Sicilia che aveva riconosciuto il diritto ad un contribuente all'esenzione dalla TARSU relativamente ad un'area coperta destinata al ricovero di autovettura, in forza della sola allegazione, da parte dello stesso, di detta destinazione.

    La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n.8581 del 31/03/2017, ha ribadito il principio in forza del quale "il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, secondo l’art.62, D.Lgs. 507/1993, è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti: l'esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perchè ivi si producono rifiuti speciali, come pure l'esclusione di parti di aree perchè inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all'adeguata delimitazione di tali spazi ed alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione", gravando sul contribuente il relativo onere della prova (tra le molte, con specifico riferimento a locali garage, Cass. sez. 5, n.17599 del 26/08/2009, e Cass. sez. 5, n.11351 del 06/07/2012, quest'ultima resa in analogo giudizio avente come parte il Comune di Catania con riferimento alla questione della tassabilità ai fini TARSU di box destinato al ricovero di autovettura).

    In particolare al riguardo si è chiarito che:  "pur operando il principio secondo il quale è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria,  tale principio non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l'esenzione, anche parziale, un'eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale" (cfr., oltre alle pronunce sopra citate, Cass. sez. 6-5, ord. n.17622 del 05/09/2016),  non essendo sufficiente allegare a tal fine la "peculiare destinazione funzionale dell'immobile ad autorimessa", essendo "fallace l'assunto secondo cui un locale adibito a garage non possa che ritenersi, di per sè, improduttivo di rifiuti solidi urbani (...) in contraddizione con la fonte normativa primaria, dalla quale sono eccepite le sole "aree scoperte pertinenziali od accessorie di civili abitazioni", salva la specifica dimostrazione di cui si è detto a riguardo dei "locali e delle aree" di diversa natura, ciò che suppone inevitabilmente un accertamento preventivo ed individualizzato" (in tal senso, più di recente, la già citata Cass. n. 17622/2016 e la coeva Cass. 17623/2016, rese in analoga controversia avente come parte il Comune di Catania).

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